Ordinanza n. 1177/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento in parte qua della determina 11 giugno 2021, n. 2422 del Settore Servizi Ambientali/Marmo del Comune di Carrara, U.O. Sportello L.R. Toscana n. 35/2015 e Autorizzazioni/Vincolo idrogeologico, avente ad oggetto “Autorizzazione attività estrattiva ex l.r. 35/15 Progetto di coltivazione Cava n. 17 “Ruggetta A” Bacino n. 2 Torano Società Calacata Crestola srl” e relativo allegato, pubblicata il 14 giugno 2021, nella sola parte in cui non contiene alcuna indicazione riferita ai mappali nn. 13 (in parte), 14 (in parte), 15, 16 e 17, del Foglio 26, con l'effetto di deprivare la ricorrente del titolo autorizzativo relativamente alle attività ivi svolte, strumentali ed essenziali all'attività di cava; - sempre in parte qua, della nota con la quale il Comune di Carrara ha comunicato il provvedimento; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al precedente e in particolare: - il verbale della Conferenza di Servizi del 25 marzo 2021; - il verbale della Conferenza di Servizi del 3 maggio 2021; - i pareri espressi nelle citate Conferenze di Servizi, cioè il parere Regione Toscana, Settore Sismica del 30 aprile 2021, il parere Regione Toscana, Settore Genio Civile Toscana Nord del 19 marzo 2021, il parere Regione Toscana, Settore Autorizzazioni Ambientali del 18 marzo 2021, il parere Regione Toscana, Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti del 5 marzo 2021, il parere Regione Toscana, Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamento, il parere ARPAT del 25 marzo 2021, il parere Azienda USL Toscana Nord Ovest del 25 marzo 2021, il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale del 23 marzo 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale di autorizzazione all’attività estrattiva, nella parte in cui non menziona alcuni mappali e non ricomprende le attività ivi svolte
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento in parte qua, la determina del Comune di Carrara recante l’autorizzazione all’attività estrattiva relativa a una cava, lamentando che il provvedimento non contenesse alcuna indicazione di alcuni mappali e che tale omissione la privasse del titolo autorizzativo per attività strumentali ed essenziali all’attività di cava. Sono stati impugnati anche la nota di comunicazione, i verbali delle conferenze di servizi e i pareri degli enti coinvolti. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso richiamando integrazioni volontarie presentate dalla società nel procedimento il 24 marzo 2021, con relative modifiche progettuali, dalle quali potrebbe desumersi una limitazione o rinuncia rispetto all’utilizzo pertinenziale dei mappali. La società ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che le integrazioni riguardassero esclusivamente una specifica attività di carico e scarico del detrito e non comportassero né la rinuncia all’utilizzo pertinenziale dei mappali né la loro eliminazione funzionale dal progetto di coltivazione. Il Tribunale ha rilevato che tali integrazioni e le tavole progettuali aggiornate non erano state prodotte in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Ritenendo necessario acquisire la documentazione rilevante per esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune e verificare il contenuto effettivo delle modifiche progettuali, ha ordinato sia al Comune sia alla società ricorrente di depositare le integrazioni del 24 marzo 2021, assunte al protocollo comunale n. 19885/2021, insieme alle relative tavole progettuali aggiornate. Ha assegnato il termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza pubblica e ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 7 ottobre 2026.
Massime di principio
- Quando la decisione su un’eccezione preliminare dipende dal contenuto di documenti amministrativi e progettuali non presenti in atti, il giudice amministrativo può disporne l’acquisizione mediante ordinanza istruttoria, rinviando la causa per consentire il completamento dell’istruttoria.
- La verifica della portata di integrazioni progettuali presentate nel procedimento amministrativo deve essere compiuta sulla documentazione originaria e sulle tavole aggiornate, non potendo fondarsi soltanto sulle contrapposte ricostruzioni delle parti.
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