Cassazione Civile, Ordinanza n. 09782/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Davanti al Tribunale di Firenze due attori, madre e figlio, hanno convenuto una banca svizzera chiedendo di accertare la nullità, l’annullamento o l’inefficacia di contratti di apertura di conti correnti, uno intestato personalmente alla madre e uno intestato a un trust collegato. La domanda era finalizzata alla condanna della banca alla restituzione di una somma pari alla differenza tra quanto inizialmente trasferito e quanto poi restituito. Gli attori sostenevano che i contratti fossero nulli perché conclusi in Italia, al domicilio della madre, alla presenza di funzionari della banca e di un soggetto che avrebbe operato come intermediario/gestore patrimoniale, in violazione delle norme italiane sull’attività bancaria. La banca ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, invocando una clausola di proroga a favore dei giudici svizzeri contenuta nelle condizioni generali e sostenendo che non avesse svolto attività in Italia né diretto la propria attività verso l’Italia; ha inoltre contestato nel merito la ricostruzione avversaria. Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione investiva quindi la sola questione se, nonostante la clausola di foro svizzero, operasse la disciplina speciale sui contratti del consumatore di cui alla Convenzione di Lugano, con conseguente giurisdizione italiana.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice italiano. Ha ritenuto che, ai fini del regolamento di giurisdizione, rilevasse soprattutto il rapporto bancario intestato alla madre, qualificabile come consumatrice, e che emergesse un quadro indiziario sufficiente a ritenere che l’attività della banca fosse diretta verso l’Italia anche tramite un gestore patrimoniale esterno. Ha quindi considerato recessiva la clausola attributiva di giurisdizione svizzera rispetto alla disciplina protettiva dei contratti conclusi dai consumatori. Il giudice di merito dovrà poi verificare, nell’istruttoria, se il contratto sia davvero nullo per violazione delle norme italiane sull’attività bancaria e se vi sia nullità derivata anche del rapporto intestato al trust.
Norme richiamate
art. 23 Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007
Le clausole attributive di competenza non sono valide se contrastano con le disposizioni della sezione sui contratti del consumatore; la proroga di giurisdizione cede se ricorrono i presupposti della tutela consumeristica.
art. 15 Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007
Per i contratti diversi da quelli espressamente indicati nelle lettere a) e b), la disciplina speciale opera solo se il professionista svolge o dirige la propria attività verso lo Stato del domicilio del consumatore.
art. 16 Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007
L’azione del consumatore può essere proposta davanti al giudice dello Stato in cui è domiciliato il professionista o davanti al giudice del domicilio del consumatore, ma solo se il rapporto rientra nell’ambito dell’art. 15.
art. 17 Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007
Le clausole derogatorie della competenza nella materia consumeristica sono ammesse solo nei limiti espressamente previsti dalla norma.
art. 132 T.U.B.
È richiamato dagli attori come norma imperativa asseritamente violata da un’attività bancaria non autorizzata svolta in Italia, quale fondamento della dedotta nullità del contratto.
art. 386 c.p.c.
Le Sezioni Unite, in tema di giurisdizione, valutano i fatti come emergenti dalla domanda e dalla sua eventuale precisazione, senza essere vincolate dagli esiti istruttori successivi.
art. 37 c.p.c.
La questione di giurisdizione va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti, non sulla base di prove da ammettere.
Massime di principio
- Nel regolamento di giurisdizione, la Corte determina la giurisdizione sulla base della causa petendi e del petitum sostanziale, cioè della reale natura della controversia desumibile dagli atti introduttivi, non delle qualificazioni difensive delle parti.
- Nelle controversie in materia di contratti del consumatore, la qualità di consumatore non basta da sola a radicare il foro speciale: occorre anche che il professionista abbia svolto o diretto la propria attività verso lo Stato del domicilio del consumatore, secondo un criterio di collegamento sostanziale e non meramente formale.
- La clausola attributiva di giurisdizione contenuta nelle condizioni generali di contratto cede quando il rapporto rientra nella disciplina protettiva dei contratti conclusi dai consumatori e ricorrono i presupposti della sezione speciale della Convenzione di Lugano.
- Ai fini dell’art. 15, lett. c), della Convenzione di Lugano, la nozione di attività "diretta verso" uno Stato può essere integrata anche da attività svolte tramite intermediari, mediatori o soggetti esterni che promuovano la stipula del contratto verso il mercato di quello Stato.
- In sede di regolamento di giurisdizione, è sufficiente un quadro indiziario coerente che faccia emergere la direzione dell’attività verso lo Stato del consumatore; la piena verifica della validità del contratto e della dedotta nullità resta invece riservata al giudice di merito.
- La giurisdizione non può essere esclusa per il solo fatto che il professionista invochi una clausola di foro estero o contesti di non avere operato direttamente nel Paese del consumatore, se dagli atti risulta una promozione sostanziale del rapporto verso tale Paese.
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