Cassazione Civile, Ordinanza n. 24680/2022 del 11/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario alcuni ruoli e le relative cartelle di pagamento deducendo l'omessa rituale notifica. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; in appello, la CTR aveva accolto l'impugnazione ritenendo assorbente il vizio di notifica, perché le cartelle erano state consegnate al portiere senza l'invio della raccomandata informativa prescritta. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 10 e 14 del d.lgs. n. 112/1999, dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto coinvolgere l'agente della riscossione, unico soggetto legittimato a contraddire e litisconsorte necessario; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973, 139 c.p.c., 2700 c.c. e 115-116 c.p.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la regolarità della notifica nonostante la documentazione riportasse l'avviso di consegna della raccomandata informativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo giurisprudenza consolidata, la tardività o l'omessa notifica della cartella non integra un vizio proprio della cartella tale da rendere legittimato passivo esclusivo il concessionario; la legittimazione passiva spetta invece all'ente titolare del credito tributario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio; inoltre la censura era priva di autosufficienza, non essendo stati riprodotti gli avvisi di ricevimento necessari a verificare l'effettivo invio della raccomandata informativa. La Corte ha confermato quindi la decisione della CTR, condannando l'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità e disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non la rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato per dedurre vizi processuali, ma non può essere utilizzato per censurare la sola valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è il paradigma corretto per denunciare un errore di fatto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti dalla riformulazione normativa
art. 10 d.lgs. n. 112/1999
è richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimazione passiva dell'agente della riscossione, ma la Corte esclude che ciò renda il concessionario unico legittimato
art. 14 d.lgs. n. 112/1999
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla legittimazione passiva dell'agente della riscossione
art. 101 c.p.c.
invocato per sostenere una violazione del contraddittorio, ma la Corte esclude il vizio prospettato
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo e del contraddittorio
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
norma sulla notificazione della cartella di pagamento, interpretata nel senso che la verifica della regolarità della notifica è questione di fatto
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato in tema di modalità di notificazione degli atti tributari
art. 139 c.p.c.
richiamato quanto alla consegna al portiere e agli adempimenti successivi, inclusa la raccomandata informativa
art. 2700 c.c.
richiamato in relazione alla fede privilegiata dell'atto pubblico o della relata di notifica
artt. 115 e 116 c.p.c.
la loro violazione non si configura per una diversa valutazione del materiale istruttorio, ma solo nei casi di uso di prove non dedotte, di prove legali disattese o di attribuzione di valore di piena prova a elementi non legalmente tali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione poiché soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, l'omessa o tardiva notifica della cartella di pagamento non integra un vizio proprio della cartella che renda legittimato passivo esclusivo l'agente della riscossione; la legittimazione a contraddire spetta all'ente titolare del credito tributario.
- La censura di violazione di legge in cassazione non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del fatto o delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali, disatteso prove legali o attribuito efficacia di piena prova a elementi che non la possiedono; non basta contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si contesta la regolarità della notifica, occorre riprodurre o comunque indicare compiutamente gli atti e i documenti decisivi, così da consentire il controllo di legittimità.
- La verifica della ritualità della notificazione della cartella, specie in caso di consegna al portiere e di raccomandata informativa, appartiene all'accertamento in fatto del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da una motivazione non meramente apparente.
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