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Ordinanza

Ordinanza n. 1826/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Caserta relativamente alla diffida a provvedere ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001 del 7 ottobre 2022; nonché, per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione intimata a provvedere sulla medesima istanza;

Giustizia amministrativa202300937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune di Caserta sulla diffida a provvedere ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001 del 7 ottobre 2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio trae origine dall'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida a provvedere in materia di opere edilizie abusive. Con sentenza n. 2997/2023 il TAR aveva accolto il ricorso e ordinato al Comune di concludere il procedimento, nominando un commissario ad acta. Successivamente, con ordinanza n. 3540/2025, l'incarico era stato attribuito al responsabile del Provveditorato interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aveva individuato un ingegnere quale esecutore dell'incarico. Il commissario ha chiesto una proroga di ulteriori 180 giorni, rappresentando difficoltà nell'effettuazione dei sopralluoghi e chiedendo chiarimenti sulla possibilità di rinnovare il procedimento, anche alla luce della successiva sospensione dell'efficacia del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive. Il ricorrente ha aderito alla richiesta. Le controinteressate si sono opposte, sostenendo che l'istanza fosse tardiva perché presentata dopo la scadenza dei 120 giorni originariamente assegnati e quindi dopo la cessazione dei poteri commissariali. Il ricorrente ha replicato che si trattava sostanzialmente di una richiesta di rinnovo dei termini dei poteri già conferiti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di proroga, sebbene presentata dopo la scadenza del termine originario, ritenendo che il commissario ad acta sia un ausiliario del giudice e che il termine assegnatogli per eseguire il giudicato o provvedere in luogo dell'amministrazione inerte non abbia natura perentoria. Ha quindi concesso ulteriori 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria, per completare l'incarico. Ha inoltre chiarito che il commissario deve preliminarmente verificare, mediante sopralluogo e acquisizione degli elementi necessari, se le opere abusive siano state effettivamente demolite dalla controinteressata, come da questa documentato e dedotto in altro giudizio, e deve depositare una relazione istruttoria documentata. La verifica è necessaria perché l'efficacia del precedente provvedimento commissariale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale era stata sospesa dal TAR, il quale aveva rilevato che il ripristino dello stato dei luoghi, asseritamente eseguito prima dell'acquisizione, avrebbe dovuto essere accertato in sede istruttoria. La proroga concessa è di 120 giorni, anziché dei 180 richiesti.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale fondamento della diffida rivolta al Comune per l'esercizio dei poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione al provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive adottato dal commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il termine assegnato dal giudice al commissario ad acta per eseguire il giudicato o provvedere in luogo dell'amministrazione inerte non è perentorio, poiché il commissario opera quale ausiliario del giudice; pertanto, il giudice può legittimamente prorogarlo anche dopo la sua scadenza.
  • Quando l'esecuzione di un incarico commissariale può condurre all'adozione o alla conferma di misure edilizie consequenziali, il commissario deve previamente verificare in concreto la permanenza dei presupposti di fatto dell'intervento, inclusa l'eventuale demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi.
  • La sospensione dell'efficacia di un provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale impone, nella prosecuzione dell'attività commissariale, una verifica istruttoria documentata sull'effettiva permanenza delle opere abusive e sull'eventuale loro demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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