Risposta n. 179 del 1/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene applicabile l’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione, che assegna la tassazione esclusiva allo Stato di residenza del pensionato.
Tassazione in Italia della pensione INPS percepita da un residente in Cina per lavoro nel settore privato.
Il quesito
Il contribuente chiede se la pensione INPS maturata esclusivamente per lavoro nel settore privato sia tassabile soltanto in Cina, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Cina, e quindi detassata in Italia.
Il parere dell’Agenzia
Assumendo, senza verificarla, l’effettiva residenza fiscale in Cina e l’attività lavorativa esclusivamente privata, l’Agenzia ritiene applicabile l’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione: la pensione INPS deriva da un sistema previdenziale pubblico e può essere tassata esclusivamente in Italia, Stato della fonte.
Tassazione della pensione INPS di un residente in Cina
L’interpello riguarda il trattamento fiscale di una pensione INPS percepita da una persona che dichiara di essere residente in Cina e di aver lavorato esclusivamente nel settore privato. L’Agenzia conclude che, ai sensi della Convenzione Italia-Cina, la pensione è imponibile esclusivamente in Italia perché corrisposta nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico.
Fattispecie e quesito
Il contribuente dichiara di percepire dall’INPS un trattamento pensionistico maturato per lavoro dipendente nel settore privato. Riferisce di non avere lavorato alle dipendenze della pubblica amministrazione né di avere esercitato funzioni pubbliche.
Chiede di confermare che la pensione sia assoggettata a tassazione esclusivamente in Cina, quale Stato di residenza, e non in Italia. A suo avviso, la natura pubblica dell’INPS o del sistema previdenziale non sarebbe determinante, poiché la pensione deriva da rapporti di lavoro con datori privati.
Soluzione interpretativa del contribuente
Il contribuente invoca l’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Cina, firmata il 23 marzo 2019 e ratificata con legge 18 novembre 2024, n. 182. Tale disposizione stabilisce, in via generale, che le pensioni e le remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego sono imponibili soltanto nello Stato di residenza.
Normativa e prassi richiamate
Sul piano interno, l’articolo 3, comma 1, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) prevede che i non residenti siano assoggettati a imposizione per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato. In base all’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, le pensioni si considerano prodotte in Italia quando sono corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. L’Agenzia considera tale criterio una presunzione assoluta: poiché la pensione è erogata dall’INPS, soggetto residente in Italia, essa è reddito prodotto nel territorio italiano secondo la disciplina interna.
La disciplina convenzionale prevale, tuttavia, su quella interna, secondo il principio richiamato dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oltre che dalla giurisprudenza costituzionale.
L’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione attribuisce in generale la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza. La regola è soggetta, tra l’altro, all’eccezione del paragrafo 2 dello stesso articolo per le pensioni e gli altri pagamenti analoghi corrisposti nell’ambito del sistema previdenziale pubblico di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un ente locale. È inoltre richiamato l’articolo 19, paragrafo 2, relativo alle pensioni pubbliche corrisposte in relazione a servizi resi allo Stato o a enti locali: tale disposizione non si applica alla fattispecie, in base ai fatti dichiarati, perché il contribuente non ha prestato servizio pubblico né esercitato funzioni pubbliche.
Per interpretare l’espressione «sistema previdenziale pubblico», l’Agenzia richiama la relazione della 3ª Commissione permanente del Senato al disegno di legge S. 1127, XIX legislatura. La relazione vi ricomprende sia le pensioni previste dalla legislazione di previdenza sociale, finanziate da contributi obbligatori per legge, sia le prestazioni garantite dallo Stato per finalità generali di solidarietà, come le pensioni di invalidità. Richiama inoltre la circolare dell’Agenzia delle entrate 21 luglio 2003, n. 41/E, secondo cui rientrano nella previdenza sociale le remunerazioni corrisposte in relazione a un cessato impiego a fronte di contributi obbligatori per legge, con esclusione delle prestazioni legate a contribuzione volontaria.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa che il parere è reso sulla base dei fatti rappresentati, assunti senza verifica, e presuppone sia l’effettiva residenza fiscale del contribuente in Cina sia lo svolgimento di attività lavorativa esclusivamente nel settore privato. La verifica della residenza fiscale delle persone fisiche è esclusa dall’ambito dell’interpello, in ragione della necessità di accertare la veridicità e completezza di elementi fattuali, come chiarito dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, paragrafo 1.1.
Pur riconoscendo che la prestazione deriva da lavoro privato e che non ricorre l’ipotesi di pensione per servizi resi a una pubblica amministrazione prevista dall’articolo 19, paragrafo 2, l’Agenzia ritiene applicabile l’eccezione dell’articolo 18, paragrafo 2. La pensione INPS è qualificata come prestazione corrisposta nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico, in quanto collegata alla previdenza sociale e a contribuzione obbligatoria.
Esito
La Convenzione attribuisce in questo caso la potestà impositiva esclusiva allo Stato della fonte, ossia all’Italia. La pensione è quindi imponibile in Italia e non beneficia della tassazione esclusiva in Cina invocata dal contribuente.
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