Cassazione Penale, Sentenza n. 18246/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso (capo J) e rideterminato la pena; i motivi dedotti contestavano: 1) nullità della celebrazione dell'udienza di appello e della sentenza per violazione della normativa emergenziale Covid (art. 23 della legge n. 176/2020, art. 178 lett. c) c.p.p.), sostenendo che l'udienza fosse prosecuzione di un processo fissato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni emergenziali; 2) violazione di legge e illogicità della motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (omessa valutazione dell'incensuratezza e di elementi favorevoli, nonché della documentazione relativa a crediti di lavoro); 3) nullità per difetto di motivazione nella determinazione e nella dosimetria della pena (mancata esplicitazione dei criteri di cui all'art. 132 c.p. e dei parametri rilevanti ai fini della personalizzazione della pena); 4) altri profili processuali richiamati in sede di motivi aggiunti (art. 420ter c.p.p., omessa valutazione di documentazione difensiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione della normativa emergenziale (DL 137/2020 e legge di conversione n.176/2020, con particolare riferimento all'art. 23bis) all'udienza del 29.1.2021, anche se il procedimento era stato fissato anteriormente, e ha osservato l'irricevibilità tardiva della richiesta di discussione orale. Quanto alle censure sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale congrua e sufficiente: la gravità e la perdurante pervicacia della condotta estorsiva (con metodo mafioso) giustificavano il diniego delle attenuanti e la determinazione della pena. Conseguentemente la condanna per il reato di estorsione aggravata è stata confermata nella sostanza (pena rideterminata in sede di rinvio a 6 anni e multa di Euro 2.000) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alle somme previste.
Norme richiamate
Decreto-Legge 28/10/2020 n.137
art. 23 (e disposizioni correlate), art. 23bis dopo conversione
La disciplina emergenziale si applica ai singoli momenti processuali ricadenti nel periodo di efficacia e può essere applicata anche a processi fissati anteriormente; l'art. 23bis regola la trattazione degli appelli in forma non partecipata e i termini per richiedere la discussione orale o la comparizione dell'imputato
Legge di conversione 18/12/2020 n.176
Conferma e precisa le regole emergenziali per gli appelli; stabilisce termini per la richiesta di discussione orale e prevede limiti e deroghe transitorie che consentono l'applicazione della disciplina anche a procedimenti fissati anteriormente
Codice di procedura penale
art. 178 lett. c), art. 420ter, art. 429, art. 601, art. 616
Art. 178 lett. c) richiamato nei motivi; art. 420ter consente eccezioni sulle nullità processuali; gli artt. 429 e 601 disciplinano la vocatio in iudicium e i requisiti del decreto di citazione; l'art. 616 riguarda la condanna alle spese in Cassazione
Codice penale
Art. 132 indica i criteri per la determinazione della pena (da considerare nella motivazione della dosimetria); art. 62bis regola le circostanze attenuanti e la loro valutazione
Costituzione
Richiesto l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e la possibilità di sindacato sulla correttezza dell'esercizio del potere discrezionale del giudice in materia di pena
Decreto-Legge 13/09/1991 n. 335 (richiamato come DL 152/1991 nel testo)
art. 7 (aggiornamento dell'aggravante applicata)
Norma richiamata per la quantificazione dell'aumento della pena in relazione all'aggravante speciale
Massime di principio
- Le norme processuali emergenziali introdotte durante la pandemia (DL 137/2020 e legge di conversione n.176/2020) si applicano agli atti e alle udienze che ricadono nel periodo di efficacia, anche se il procedimento era stato fissato anteriormente; va verificata la sussistenza e il rispetto dei termini formali per la richiesta di partecipazione o discussione orale
- La tardività della richiesta di discussione orale o della istanza di differimento può rendere irrilevante l'impedimento difensivo e legittimare il proseguimento del giudizio in forma camerale
- In sede di cassazione non è sindacabile in termini sostanziali una motivazione che abbia adeguatamente spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche; le critiche difensive che sollecitano una diversa valutazione dei fatti non sono sufficenti a fondare l'annullamento se la Corte territoriale ha argomentato coerentemente
- La determinazione e la dosimetria della pena sono discretione del giudice di merito purché adeguatamente motivate con riferimento ai criteri dell'art. 132 c.p.; la mera richiesta di una diversa applicazione dei criteri non invalida la decisione se la motivazione è congrua
- Le eccezioni relative a nullità processuali devono essere specifiche e considerare tutte le 'rationes decidendi' poste a fondamento della decisione, altrimenti risultano aspecifiche e inammissibili
- La produzione di documentazione difensiva (es. crediti di lavoro, contestazioni gestionali) deve essere valutata dal giudice di merito; la sua mera riproposizione in Cassazione, senza dimostrare vizio di motivazione o omissione, non è sufficiente per l'annullamento
- Quando una condanna parziale viene annullata e rinviata, la Corte in sede di rinvio può rideterminare la pena per le fattispecie rimaste definitive, adeguandola alle risultanze complessive e alle aggravanti applicate
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