Regolamento (UE) 2025/1426
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1426 della Commissione, del 17 luglio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a ruminanti (diversi dagli agnelli) e camelidi allevati per la produzione di latte o allevati per la riproduzione, giovani ruminanti da ingrasso diversi dai vitelli e dagli agnelli, piccoli di camelidi da ingrasso ed equidi diversi dai cavalli (titolare dell’autorizzazione: Lallemand SAS), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/149 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ad agnelli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi per specifiche categorie di animali, sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 e del parere favorevole dell’EFSA. Contestualmente modifica i termini dell’autorizzazione già vigente per gli agnelli, abbassando il livello minimo di inclusione nel mangime completo. Sono previste prescrizioni operative e di protezione per gli utilizzatori, oltre a un regime transitorio per lo smaltimento delle scorte conformi alla disciplina precedente.
Autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi per alcune specie animali e modifica dei termini di autorizzazione per gli agnelli nel regolamento (UE) 2020/149.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, classificato come additivo zootecnico, per ruminanti (diversi dagli agnelli) e camelidi allevati per la produzione di latte o per la riproduzione, giovani ruminanti da ingrasso diversi dai vitelli e dagli agnelli, piccoli di camelidi da ingrasso ed equidi diversi dai cavalli. Incide inoltre, tramite modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/149, sull’uso del medesimo additivo per gli agnelli, riducendo il tenore minimo autorizzato. Si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; sono previste misure transitorie per prodotti già etichettati prima delle nuove date di applicazione.
Autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1426 della Commissione autorizza un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi per talune specie e categorie animali e, contestualmente, modifica i termini dell’autorizzazione già esistente per gli agnelli. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sul parere favorevole dell’EFSA del 15 ottobre 2024.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina motivi e procedure per l’autorizzazione degli additivi per mangimi. Il preparato era già autorizzato per agnelli e cavalli dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/149 per 10 anni; successivamente è stata presentata una nuova domanda di autorizzazione per ulteriori categorie animali e una domanda di modifica dei termini di autorizzazione per gli agnelli, con riduzione del livello minimo di inclusione.
L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. Ha inoltre qualificato entrambe le formulazioni come sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie, rilevando che l’esposizione tramite tali vie è rischiosa. Per la forma non rivestita ha escluso irritazione cutanea e oculare; per la forma rivestita non ha potuto concludere sull’irritazione oculare per mancanza di dati. Quanto all’efficacia, l’Autorità ha ritenuto il preparato efficace a diversi livelli minimi di impiego nelle categorie animali interessate e non ha ravvisato la necessità di specifiche prescrizioni per il monitoraggio post-commercializzazione.
Ambito di autorizzazione e categorie animali interessate
L’articolo 1 autorizza il preparato come additivo per mangimi nella categoria degli additivi zootecnici e nei gruppi funzionali "promotori della digestione" e "stabilizzatori della flora intestinale". L’allegato dettaglia le specie destinatarie e i livelli minimi di inclusione nel mangime completo con umidità al 12%:
- ruminanti diversi dagli agnelli e camelidi allevati per la produzione di latte o per la riproduzione: 5 × 10^8 CFU/kg;
- giovani ruminanti da ingrasso diversi dai vitelli e dagli agnelli e piccoli di camelidi da ingrasso: 1 × 10^9 CFU/kg;
- equidi diversi dai cavalli: 3 × 10^9 CFU/kg.
Per tutte queste categorie il termine del periodo di autorizzazione è fissato al 7 agosto 2035.
Modifica della disciplina per gli agnelli
L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/149, sostituendo nell’allegato il valore del tenore minimo per gli agnelli con 1 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Si tratta quindi di una riduzione del livello minimo precedentemente autorizzato, coerente con la domanda presentata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Prescrizioni tecniche, sicurezza degli utilizzatori e metodi di analisi
L’allegato identifica il prodotto come preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 con due possibili formulazioni:
- forma rivestita: concentrazione minima di 1 × 10^10 CFU/g di additivo;
- forma non rivestita: concentrazione minima di 2 × 10^10 CFU/g di additivo.
La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Il conteggio nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti deve essere eseguito mediante semina per inclusione o spatolamento superficiale su agar all’estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789); l’identificazione avviene mediante PCR (CEN/TS 15790).
Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; ove tali rischi non possano essere eliminati con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere manipolati con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, per gli occhi (solo per la formulazione rivestita) e per la pelle.
Regime transitorio
Per evitare effetti immediati sulle scorte già immesse nella filiera, il regolamento introduce una disciplina transitoria per gli agnelli. L’additivo e le premiscele destinati agli agnelli, prodotti ed etichettati prima del 7 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 7 agosto 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Analogamente, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, destinati agli agnelli, prodotti ed etichettati prima del 7 agosto 2026 secondo la normativa previgente, possono anch’essi essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Entrata in vigore e portata generale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
Il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 è autorizzato come additivo per mangimi nella categoria degli additivi zootecnici e nei gruppi funzionali "promotori della digestione" e "stabilizzatori della flora intestinale", alle condizioni riportate nell’allegato. L’autorizzazione riguarda in particolare ruminanti diversi dagli agnelli e camelidi da latte o da riproduzione, giovani ruminanti da ingrasso diversi dai vitelli e dagli agnelli, piccoli di camelidi da ingrasso ed equidi diversi dai cavalli.
Modifica dell’autorizzazione per gli agnelli
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/149 sostituendo, nell’allegato, il tenore minimo per gli agnelli con "1 × 10^9" CFU/kg di mangime completo al 12% di umidità, in luogo del precedente livello di 3 × 10^9 CFU/kg.
Condizioni tecniche e precauzioni d’uso
L’allegato specifica la composizione dell’additivo, con forma rivestita e non rivestita e rispettive concentrazioni minime, nonché il metodo di analisi (EN 15789 per il conteggio e CEN/TS 15790 per l’identificazione). Le istruzioni per l’uso devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, occorre l’uso di dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi (solo per la formulazione rivestita) e pelle.
Periodo di validità dell’autorizzazione
Per le diverse categorie di animali autorizzate, l’allegato indica come termine del periodo di autorizzazione il 7 agosto 2035.
Misure transitorie
L’additivo e le premiscele destinate agli agnelli, prodotti ed etichettati prima del 7 febbraio 2026 secondo le norme previgenti al 7 agosto 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale additivo, destinati agli agnelli, prodotti ed etichettati prima del 7 agosto 2026 secondo le norme previgenti al 7 agosto 2025, possono anch’essi essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1417
- Regolamento · 17 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1418
- Regolamento · 17 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1419
- Regolamento · 17 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1420
- Regolamento · 17 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1421
- Regolamento · 17 lug 2025Regolamento (UE) 2025/1422
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →