Cassazione Penale, Sentenza n. 22123/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per carenza di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; sostiene che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato il diniego di tale beneficio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Giudice di pace avesse comunque considerato e respinto la richiesta di particolare tenuità, sebbene in modo implicito ma chiaramente desumibile dalla decisione: il danno non è stato ritenuto esiguo (ingresso mediante effrazione, permanenza protratta per un anno e mezzo) e il grado di colpevolezza è risultato consistente (atteggiamenti aggressivi verso la persona offesa, uso indebito dell'impianto elettrico e dei servizi della proprietaria, danneggiamenti nell'abitazione, consumo di stupefacenti). Pertanto la motivazione è sufficiente e il ricorso è infondato. Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato quale norma che disciplina il concorso di persone nel reato; la sentenza indica che l'imputato è stato condannato per reato commesso in concorso (contenuto sostanziale evincibile dalla sentenza impugnata).
art. 633 cod. pen.
Norma del reato ascritto all'imputato; la Corte conferma la condanna per il fatto valutato alla stregua di tale norma.
art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Norma che prevede il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte valuta che il giudice di merito ha adeguatamente escluso l'applicabilità del beneficio sulla base degli elementi oggettivi e soggettivi del caso (danno non esiguo e consistente colpevolezza).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente; la Corte la applica per far gravare sul ricorrente il pagamento delle spese.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. 274/2000) richiede una valutazione concreta e comparata di danno, durata e grado di colpevolezza: presenza di effrazione, permanenza prolungata, e comportamenti ripetuti e lesivi generalmente escludono la tenuità.
- La motivazione del giudice non deve necessariamente essere espressa parola per parola su ogni deduzione: è sufficiente che il rigetto sia desumibile in modo chiaro dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.
- Comportamenti accessori (es. uso indebito di utenze, danneggiamenti, atteggiamenti aggressivi, consumo di stupefacenti nell'abitazione altrui) concorrono a dimostrare un elevato grado di colpevolezza e possono pregiudicare il riconoscimento di benefici come la particolare tenuità.
- Chi impugna per carenza di motivazione deve dimostrare che la decisione non consente di comprendere le ragioni del rigetto; se le ragioni sono invece desumibili dal testo, il ricorso è infondato.
- La Corte di legittimità applica un criterio di 'verificabilità' della motivazione: non è richiesta una replica testuale di ogni argomento difensivo purché il senso del rigetto emerga chiaramente.
- In caso di rigetto del ricorso, è possibile la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso quando la motivazione di merito appare congrua.
Testo integrale
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