Cassazione Penale, Sentenza n. 19875/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma che lo aveva ritenuto colpevole per la formazione di un falso certificato medico (atti ritenuti riconducibili agli artt. 476 e 482 c.p.). In cassazione lamenta: 1) violazione di legge per errata applicazione degli artt. 49 e 476 c.p., sostenendo che il certificato fosse un falso grossolano e pertanto la condotta inidonea a nuocere alla pubblica fede (esimente di cui all'art. 49 c.p.); 2) vizio di motivazione della sentenza di appello, che si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado senza fornire autonoma e adeguata valutazione delle censure difensive. La difesa sostiene che il documento era immediatamente riconoscibile come contraffatto (assenza di timbro, errore nel numero di telefono, medico che ne disconosce la paternita), con conseguente esclusione della punibilita per falso grossolano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corrette le valutazioni dei giudici di merito, che hanno verificato la sussistenza degli elementi del reato alla luce della documentazione: il certificato, pur privo del timbro, riproduceva fedelmente carta intestata e dati del medico e non risultava immediatamente riconoscibile come falso da una mera disamina. La Corte ha inoltre precisato i criteri per l'esclusione della punibilita ai sensi dell'art. 49 c.p., richiedendo che la falsita sia talmente manifesta da essere evidente a chiunque senza necessità di indagini. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 49
Esclude la punibilita quando la falsita del documento sia grossolana, immediatamente evidente dalla mera disamina. La Corte ha ritenuto che tale requisito non sussistesse nel caso concreto, poiche il certificato appariva ben riprodotto e non immediatamente riconoscibile come falso.
Codice Penale, art. 476
Norma sul falso materiale in atto pubblico; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di falso relativo al certificato medico, in quanto l'atto attestava un'attivita o fatti ascritti alla sfera conoscitiva del presunto redigente.
Codice Penale, art. 482
Richiamato in relazione alla contestazione della falsita del certificato medico utilizzato dall'imputato; la Corte ha confermato la qualificazione penale data dai giudici di merito.
Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Individua il motivo di ricorso per violazione di legge; il ricorrente lo aveva richiamato per dedurre errata applicazione degli artt. 49 e 476 c.p., ma la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
Massime di principio
- Per ottenere l'esimente di cui all'art. 49 c.p. la falsita deve essere immediatamente evidente dalla mera visione del documento, riconoscibile da chiunque senza ricorrere ad accertamenti tecnici o indagini.
- L'assenza di un timbro o la presenza di piccoli errori materiali non sono di per se decisivi: se il documento nel complesso riproduce con cura carta intestata, dati e impostazione tipografica, non si configura necessariamente un falso grossolano.
- La valutazione della grossolanita va compiuta ex ante, sulla base delle circostanze note al momento in cui l'atto e' stato utilizzato, non in relazione alle successive attivita di accertamento o alle conseguenze emerse.
- Se il documento viene utilizzato contestualmente per ottenere un vantaggio (es. giustificare l'assenza da un obbligo), questo rafforza l'indizio di consapevolezza e intenzionalita dell'autore.
- La qualificazione giuridica della condotta (falso materiale in atto pubblico vs. altro tipo di falso) dipende dalla natura del documento e dall'attivita che esso attesta; quando un certificato riproduce l'attivita di un pubblico ufficiale puo' integrare il falso materiale in atto pubblico.
- Per una difesa efficace in casi simili conviene documentare elementi che rendano la falsita immediatamente riconoscibile (evidenti incongruenze formali o materiali), oltre a proporre prove che dimostrino l'assenza di dolo o la buona fede al momento dell'utilizzo.
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