Cassazione Civile, Ordinanza n. 02265/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione avverso un verbale di accertamento con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per sosta del veicolo in una strada cittadina senza esposizione del titolo di pagamento. L'opposizione era stata respinta dal giudice di pace e la decisione confermata in appello. In cassazione il soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza e falsa applicazione di legge per asserito uso della scienza privata da parte del tribunale, lamentando anche carente istruttoria e violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 97 disp. att. c.p.c.; con il secondo ha denunciato, sempre sotto i profili di nullità e violazione di legge, il mancato riconoscimento dell'asserita carenza di potere del funzionario indicato come responsabile del procedimento sanzionatorio, sostenendo che tale circostanza non sarebbe stata adeguatamente contrastata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo, ha affermato che il tribunale non aveva fatto ricorso a scienza privata, ma aveva correttamente applicato il principio per cui grava sull'opponente l'onere di allegare e provare i presupposti dell'esonero dall'obbligo di pagare il ticket in sosta; inoltre il giudice di appello aveva legittimamente valorizzato il piano regolatore del Comune, accertando che la strada ricadeva in zona "A" del centro storico e che, quindi, operava l'eccezione normativa che escludeva l'obbligo di predisporre parcheggi liberi in prossimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che l'accertamento del tribunale sulla titolarità del potere in capo al funzionario era un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione e che il decreto sindacale prodotto non dimostrava alcuna carenza di potere, potendo il dirigente del servizio delegare l'assegnazione e la definizione di specifici procedimenti ad altri funzionari. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; disposta la condanna del ricorrente al pagamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
presentato e difeso da se stesso
consente la difesa personale della parte nei casi previsti; nel caso il ricorrente ha agito personalmente nel giudizio di legittimità.
art. 7, comma 8, c.d.s.
la Corte ribadisce che l'esonero dall'obbligo di predisporre aree di parcheggio libero in prossimità della strada sussiste quando ricorre l'eccezione prevista dalla norma, e che l'onere di allegare e provare l'insussistenza di tale presupposto grava sull'opponente.
art. 2697 c.c.
l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'eccezione o dell'esonero invocato incombe sulla parte che lo deduce; nel caso l'opponente non lo ha assolto.
art. 115 c.p.c.
la censura è stata respinta perché il giudice di merito non ha fondato la decisione su fatti non provati o sulla propria scienza privata, ma su accertamenti e principi giuridici corretti.
art. 97 disp. att. c.p.c.
art. 97 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato alcuna violazione rilevante ai fini della decisione.
art. 380-bis c.p.c.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio sulla base della proposta del consigliere, ritenuta condivisibile dalla Corte.
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha disciplinato la fissazione del giudizio in camera di consiglio.
art. 96, comma 3, c.p.c.
la Corte precisa che, pur in presenza di conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., non è stata disposta la condanna ivi prevista.
art. 96, comma 4, c.p.c.
è stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata in euro 500,00.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione delle regole sulla sosta, chi invoca l'esonero dall'obbligo di pagamento del titolo di parcheggio deve allegare e provare i presupposti di fatto che lo giustificano.
- Il giudice di merito può applicare d'ufficio le disposizioni urbanistiche e regolatorie rilevanti e trarre da esse conseguenze giuridiche, in base al principio iura novit curia, senza incorrere in uso improprio della scienza privata.
- La contestazione sulla legittimazione o sul potere del funzionario che ha istruito o definito il procedimento amministrativo deve essere sorretta da elementi idonei; in cassazione non è sindacabile l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti propri del vizio denunciabile.
- La mera deduzione che un dirigente sia responsabile di un servizio non implica, di per sé, che solo quel dirigente debba essere responsabile di ogni singolo procedimento istruito nell'ambito del servizio, essendo possibile la delega interna di specifiche attività e provvedimenti.
- Quando il ricorso per cassazione è integralmente infondato e la controparte non svolge difese, non si provvede sulle spese processuali, ma possono trovare applicazione la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
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