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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00577/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo alla cessione di un immobile acquistato l'anno precedente. L'Ufficio aveva contestato alla contribuente una plusvalenza molto più elevata di quella dichiarata, ritenendo che il prezzo effettivo di cessione fosse stato superiore a quello indicato nel rogito, sulla base di assegni emessi in favore della contribuente e della figlia. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente riducendo la plusvalenza, valorizzando un preliminare di vendita e alcuni pagamenti asseritamente effettuati prima del rogito. In Cassazione la contribuente ha proposto otto motivi: ha dedotto, in sintesi, l'illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento per effetto dello ius superveniens, l'assenza dei presupposti per il raddoppio per intervenuta archiviazione penale, l'omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali sulla prova del prezzo effettivamente pagato, sul mancato esame di movimentazioni bancarie e istanze istruttorie, sull'irrilevanza dei pagamenti effettuati alla figlia, nonché la mancata applicazione del favor rei alle sanzioni. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha censurato la decisione della CTR per avere attribuito data certa e valore probatorio al preliminare e agli assegni prodotti dalla contribuente, sostenendo che la prova della data certa e del contenuto dell'atto era stata ricavata in modo illegittimo e con inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi separatamente proposti contro la stessa sentenza. Ha respinto tutti i motivi del ricorso principale della contribuente: ha ritenuto infondati i motivi sul raddoppio dei termini di accertamento, affermando che, per gli atti notificati prima del 2 settembre 2015, continua ad applicarsi la disciplina transitoria del d.lgs. n. 128/2014, per cui è irrilevante che la notizia di reato sia stata trasmessa dopo la scadenza del termine ordinario; ha giudicato inammissibili le censure sul vizio motivazionale perché volte a ottenere una nuova valutazione del fatto, e ha escluso che la mera invocazione dello ius superveniens sulle sanzioni imponesse la cassazione in assenza di specifiche allegazioni. Ha invece accolto i due motivi del ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse violato gli artt. 2704 e 2697 c.c. e l'art. 115 c.p.c. nel ritenere provati sia la data certa sia il contenuto del preliminare di vendita e nel ricavare da alcuni assegni la prova di un prezzo diverso, con una indebita inversione dell'onere della prova. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese. Per il ricorso principale è stato inoltre disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    Le impugnazioni separate contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato come criterio generale di prevenzione per individuare il ricorso principale quando le impugnazioni sono proposte nella stessa data.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Norma sul raddoppio dei termini di accertamento richiamata dalla contribuente nei primi due motivi e interpretata alla luce della disciplina transitoria.

  • art. 1, comma 132, L. n. 208/2015

    Per i periodi d'imposta anteriori al 2016 il raddoppio dei termini opera solo se la denuncia penale è trasmessa entro il termine ordinario; la Corte precisa però che tale disciplina non si applica agli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2014.

  • art. 331 c.p.p.

    Il raddoppio dei termini dipende dall'astratta sussistenza dei presupposti che impongono al pubblico ufficiale la denuncia penale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    I motivi fondati su omesso esame di fatti decisivi sono stati dichiarati inammissibili per doppia conforme o perché tendevano a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei motivi sulla motivazione, ma la Corte ha escluso che la sentenza fosse affetta da motivazione perplessa o incomprensibile.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per il difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure in realtà dirette a una rivalutazione del merito.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'istanza istruttoria; la Corte ha ricordato che l'ammissione di tali mezzi è discrezionale e non sindacabile in cassazione.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come base del potere istruttorio del giudice tributario, che è discrezionale.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997

    Norma sanzionatoria tributaria invocata per la rideterminazione delle sanzioni.

  • art. 15, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 158/2015

    Richiamato dalla contribuente per sostenere l'applicazione dello ius superveniens più favorevole sulle sanzioni.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato per il principio del favor rei in materia di sanzioni amministrative tributarie.

  • art. 2704 c.c.

    La data della scrittura privata può essere provata con altri fatti idonei a stabilirne con certezza l'anteriorità, ma la prova deve riguardare la data e non può essere confusa con la prova del contenuto del negozio; nel caso concreto la CTR ha travalicato tali limiti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia in tema di prova del prezzo e del preliminare, sia per censurare l'indebita inversione dell'onere probatorio operata dalla CTR.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione di merito non può fondarsi su fatti non contestati o su presunzioni costruite invertendo l'onere della prova; nel caso concreto la CTR ha valorizzato elementi contestati dall'Ufficio.

Massime di principio

  • Nel sistema del raddoppio dei termini di accertamento tributario, per gli atti notificati in base alla disciplina transitoria antecedente alla riforma del 2015, rileva l'esistenza astratta dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale e, nei limiti previsti dalla normativa transitoria, la data di notifica dell'avviso rispetto all'entrata in vigore della disciplina applicabile.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile; inoltre, le censure che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio o a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La denuncia di motivazione apparente o perplessa non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito: il vizio sussiste solo quando la motivazione sia realmente incomprensibile o manchi del tutto il percorso logico-giuridico decisorio.
  • La prova della data certa di una scrittura privata ex art. 2704 c.c. è distinta dalla prova del contenuto del negozio: la prima richiede fatti idonei a collocare con certezza il documento nel tempo, mentre la seconda segue le regole ordinarie della prova, ma il giudice non può desumere automaticamente dall'una anche l'altra, specie se il contenuto è contestato.
  • Il giudice di merito non può invertire l'onere della prova né fondare presunzioni su fatti contestati dall'altra parte senza adeguato supporto probatorio; se un elemento documentale è compatibile con più ricostruzioni, esso non può essere utilizzato come prova decisiva di una specifica simulazione o pattuizione senza ulteriori riscontri.
  • Le istanze istruttorie rivolte ad acquisire elementi di prova sono, nei limiti del processo tributario, sottoposte a valutazione discrezionale del giudice di merito e il loro mancato accoglimento non è di per sé sindacabile in cassazione come vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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