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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03635/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose. In cassazione deduceva: 1) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata considerazione di una remissione extraprocessuale tacita della querela da parte della persona offesa; 2) l'erronea mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 114 c.p.; 3) il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., questione che la Corte rileva però come nuova, non proposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la querela era stata sporta dalla persona offesa indicando entrambi gli episodi di furto e chiedendo espressamente la punizione dei colpevoli, circostanza incompatibile con la dedotta remissione tacita. Ha ritenuto il secondo motivo non proponibile in sede di legittimità, poiché riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione congrua sul ruolo dell'imputata e sul valore dei beni sottratti. Ha infine dichiarato inammissibile la doglianza sull'art. 131-bis c.p. perché nuova, non dedotta in appello, e comunque incidente su valutazioni di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    richiamato come attenuante invocata dalla ricorrente; la Corte non entra nel merito perché la censura è ritenuta meramente riproduttiva di doglianze già respinte in appello.

  • art. 114 c.p.

    richiamato come attenuante invocata dalla ricorrente; la Corte osserva che la questione era già stata valutata e disattesa in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non proposta in appello, trattandosi di questione che implica valutazioni di merito.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    richiamato per affermare l'inammissibilità di una doglianza nuova in cassazione.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    richiamato in combinato disposto con l'art. 606, comma 3, c.p.p. per escludere la proponibilità per la prima volta in legittimità di questioni nuove.

  • art. 624 c.p. / querela e remissione (norma non espressamente citata nel testo)

    null

Massime di principio

  • La dedotta remissione tacita della querela è incompatibile con la querela stessa quando la persona offesa, al momento della proposizione, chieda espressamente la punizione dei colpevoli e riferisca la denuncia a tutti gli episodi contestati.
  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si limitino a riprodurre questioni già dedotte in appello e già motivate con argomentazioni congrue dal giudice di merito.
  • La richiesta di attenuanti o di valutazioni sulla gravità del fatto non può essere riesaminata in cassazione come se fosse un terzo grado di merito, salvo vizi specifici della motivazione o violazioni di legge effettive.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non risulta devoluta nei gradi precedenti, poiché implica apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
  • La novità della questione in cassazione, quando comporti valutazioni di merito, determina l'inammissibilità del motivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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