Cassazione Civile, Ordinanza n. 34455/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia. Ha inoltre compensato le spese del giudizio estinto ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento relativi a fatture emesse per operazioni ritenute inesistenti; i ricorsi erano stati accolti in primo grado e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione, rappresentando che la Direzione Provinciale di Treviso aveva comunicato l'adesione della società alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. 119/2018 e che la definizione risultava regolarmente perfezionata. La società e i soci si erano costituiti con controricorso.
Norme richiamate
art. 6 D.L. 119/2018
La adesione perfezionata alla definizione agevolata ha determinato la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del giudizio.
art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992
spese del giudizio estinto si compensano
Nel caso di estinzione del giudizio tributario le spese sono state compensate.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, la controversia tributaria viene validamente definita mediante una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, viene meno l'interesse alla decisione e il processo si estingue per cessata materia del contendere.
- L'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere comporta, nel processo tributario, la compensazione delle spese secondo la disciplina speciale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34446/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34447/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34448/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34449/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2021 del 16/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →