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Sentenza

Sentenza del 06/03/2017 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Primo negozio - Conferimento ramo azienda nuova società - Secondo negozio - Successiva cessione quote - Effetto giuridico finale - Trasferimento azienda - Rileva - Considerazione unitaria negozi - Sussiste - Assoggettamento imposta proporzionale - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto sussistente la strumentalità tra il conferimento del ramo d'azienda e la successiva cessione delle quote, considerando le operazioni in modo unitario. Poiché l'effetto finale consisteva nel trasferimento dell'azienda, è stato ritenuto applicabile l'assoggettamento all'imposta di registro in misura proporzionale. Il testo non indica espressamente le parti, l'esito formale del dispositivo o chi abbia proposto il ricorso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di registro di due negozi distinti ma collegati: il conferimento di un ramo d'azienda in una nuova società e la successiva cessione delle quote della stessa società. È stata sostenuta la necessità di considerare unitariamente le operazioni, poiché il loro collegamento funzionale era diretto a realizzare il trasferimento sostanziale dell'azienda. L'individuazione dell'imposta applicabile deve quindi basarsi sugli effettivi interessi economici perseguiti dalle parti e sull'effetto giuridico finale, non sulla mera forma separata dei negozi.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro

    L'imposta deve essere applicata considerando la sostanza economica e l'effetto giuridico complessivo dell'operazione, anche quando questo risulta da più negozi formalmente distinti e collegati tra loro.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, negozi formalmente separati possono essere valutati unitariamente quando risultano collegati da un progetto economico comune.
  • Il conferimento di un'azienda o ramo d'azienda seguito dalla cessione delle quote della società conferitaria può essere riqualificato, sul piano fiscale, come trasferimento sostanziale dell'azienda.
  • La forma giuridica utilizzata dalle parti non è necessariamente decisiva: rilevano gli interessi economici effettivi e il risultato finale perseguito.
  • Quando il collegamento tra le operazioni è provato e conduce al trasferimento dell'azienda, può trovare applicazione l'imposta di registro proporzionale propria degli atti traslativi, anziché il trattamento previsto per singoli atti isolati.

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