Sentenza del 06/03/2017 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Primo negozio - Conferimento ramo azienda nuova società - Secondo negozio - Successiva cessione quote - Effetto giuridico finale - Trasferimento azienda - Rileva - Considerazione unitaria negozi - Sussiste - Assoggettamento imposta proporzionale - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto sussistente la strumentalità tra il conferimento del ramo d'azienda e la successiva cessione delle quote, considerando le operazioni in modo unitario. Poiché l'effetto finale consisteva nel trasferimento dell'azienda, è stato ritenuto applicabile l'assoggettamento all'imposta di registro in misura proporzionale. Il testo non indica espressamente le parti, l'esito formale del dispositivo o chi abbia proposto il ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di registro di due negozi distinti ma collegati: il conferimento di un ramo d'azienda in una nuova società e la successiva cessione delle quote della stessa società. È stata sostenuta la necessità di considerare unitariamente le operazioni, poiché il loro collegamento funzionale era diretto a realizzare il trasferimento sostanziale dell'azienda. L'individuazione dell'imposta applicabile deve quindi basarsi sugli effettivi interessi economici perseguiti dalle parti e sull'effetto giuridico finale, non sulla mera forma separata dei negozi.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
L'imposta deve essere applicata considerando la sostanza economica e l'effetto giuridico complessivo dell'operazione, anche quando questo risulta da più negozi formalmente distinti e collegati tra loro.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, negozi formalmente separati possono essere valutati unitariamente quando risultano collegati da un progetto economico comune.
- Il conferimento di un'azienda o ramo d'azienda seguito dalla cessione delle quote della società conferitaria può essere riqualificato, sul piano fiscale, come trasferimento sostanziale dell'azienda.
- La forma giuridica utilizzata dalle parti non è necessariamente decisiva: rilevano gli interessi economici effettivi e il risultato finale perseguito.
- Quando il collegamento tra le operazioni è provato e conduce al trasferimento dell'azienda, può trovare applicazione l'imposta di registro proporzionale propria degli atti traslativi, anziché il trattamento previsto per singoli atti isolati.
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