Cassazione Penale, Ordinanza n. 19556/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rilevato che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando cause di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza del giudice di pace che lo aveva ritenuto responsabile del reato di trattenimento illegale dello straniero nel territorio dello Stato. I motivi dedotti sono violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato sulla affermazione della penale responsabilità, dall'altro sulla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la decisione impugnata avesse erroneamente valutato i fatti e che il danno o pericolo per l'interesse tutelato fosse esiguo, tale da consentire l'applicazione della particolare tenuità/improcedibilità prevista per il giudizio davanti al giudice di pace.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Integra il reato lo straniero che si trattenga senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore; la permanenza protratta oltre il termine assegnato è valorizzata come elemento decisivo della fattispecie.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
La causa di non punibilità/criterio di esiguità del danno o pericolo non è applicabile quando l'offesa non è esigua, tenuto conto della durata della permanenza illegale e dell'interesse pubblico alla disciplina dei flussi migratori.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione congrua e immune da illogicità o violazioni di legge.
- Ai fini del reato di trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore, rileva la permanenza oltre il termine assegnato senza giustificato motivo; la protrazione significativa del soggiorno illegale è elemento idoneo a escludere ogni lettura minimizzante della condotta.
- La causa di non punibilità prevista per la particolare tenuità dell'offesa davanti al giudice di pace richiede che il danno o pericolo siano effettivamente esigui; tale requisito non ricorre quando la condotta incide in modo apprezzabile sulle esigenze di controllo dei flussi migratori e sulla disciplina dell'ingresso e della permanenza degli stranieri.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e, in assenza di causa di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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