Sentenza del 10/12/2019 n. 32187 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della CTR della Puglia che aveva annullato una cartella di pagamento relativa al recupero di accisa evasa per euro 1.415.476,00. In particolare, ha contestato: l'asserita nullità della cartella per la diversa indicazione del periodo d'imposta e degli importi rispetto all'avviso di accertamento presupposto; la possibilità di dedurre, contro la cartella, contestazioni riguardanti direttamente l'accertamento; nonché ulteriori violazioni processuali e sostanziali, comprese quelle relative all'utilizzo di precedenti decisioni e di presunzioni tributarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che la diversa indicazione cronologica nella cartella rispetto all'avviso di accertamento non determina nullità quando il contribuente conosceva effettivamente i presupposti della pretesa, aveva ricevuto e impugnato l'avviso e non dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Ha inoltre ribadito che, quando la cartella segue un avviso di accertamento, essa può essere contestata soltanto per vizi propri e non per motivi attinenti alla fondatezza dell'accertamento o alla soggettività passiva, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa soltanto tramite la cartella. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri
La cartella di pagamento è impugnabile autonomamente, ma, quando è preceduta da un avviso di accertamento regolarmente notificato, può essere contestata soltanto per difetti propri della cartella e non per questioni relative all'accertamento presupposto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. d)
La cartella di pagamento rientra tra gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario.
Art. 336 c.p.c.
effetto espansivo esterno
L'esito favorevole del giudizio sull'atto impositivo presupposto può propagarsi agli atti successivi e dipendenti, come ruolo e cartella, privandoli del relativo titolo.
D.Lgs. n. 504 del 1995
La disciplina delle accise costituisce il quadro normativo sostanziale della pretesa tributaria, ma nella decisione il punto determinante riguarda soprattutto i limiti di impugnazione della cartella e l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo.
L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3
È richiamata in relazione agli obblighi di motivazione e al contenuto degli atti tributari, ma la Corte esclude la nullità quando il contribuente abbia comunque avuto piena conoscenza delle ragioni della pretesa.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento preceduta da un avviso di accertamento regolarmente notificato è normalmente un atto esecutivo e non un nuovo accertamento: va impugnata per vizi propri, come notificazione, motivazione, calcolo o intestazione, non per contestare nuovamente la debenza del tributo.
- Errori formali nella cartella, come una diversa indicazione dell'anno o del periodo di riferimento, non comportano automaticamente nullità: occorre verificare se l'errore abbia realmente impedito al contribuente di comprendere la pretesa o di difendersi.
- Il contribuente che conosce l'avviso presupposto e lo ha già impugnato non può normalmente riproporre nella causa contro la cartella le stesse contestazioni relative all'accertamento.
- Se invece l'avviso presupposto non è stato notificato o il contribuente ha conosciuto la pretesa soltanto tramite la cartella, quest'ultima può essere contestata anche per le carenze dell'atto impositivo presupposto.
- L'annullamento dell'atto impositivo presupposto può travolgere anche ruolo e cartella successivi, perché questi ultimi dipendono dall'esistenza del titolo tributario originario.
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