Cassazione Penale, Sentenza n. 47154/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) contestazione della motivazione sulla qualificazione come detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente rinvenuto in abitazione (45,63 g di hashish) e dedotta destinazione ad uso personale; 2) richiesta, in subordine, di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 (fattispecie attenuata per lieve entità), rilevando che il giudice di merito ha valutato solo il dato ponderale senza considerare gli altri elementi di fatto; 3) impugnazione della confisca di euro 1.000 sequestrati il 22 aprile 2015, per carenza del nesso probatorio tra la somma e l'attività illecita (in quella occasione venne trovato un modesto quantitativo di droga per cui in primo grado l'imputato fu assolto per uso personale).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato (confermata la valutazione di merito sulla quantità, sugli strumenti per il confezionamento e sul quadro investigativo che indicano destinazione alla cessione). Ha invece accolto il secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello affinché verifichi, in motivazione e non solo sul dato ponderale, la sussistenza dei presupposti dell'art. 73 comma 5 per il fatto del 23 gennaio 2016. Ha accolto altresì il terzo motivo: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca dei 1.000 euro e ha ordinato la restituzione della somma all'avente diritto, perché manca il necessario nesso tra la somma e il reato (la detenzione, in quel momento, era stata ritenuta per uso personale). Il ricorso quindi è stato parzialmente accolto e la sentenza impugnata è stata in parte annullata e rinviata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5
art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
La fattispecie attenuata per lieve entita' va valutata considerando tutti gli elementi del fatto e non solo il dato ponderale; se il peso e' compatibile con piu' ipotesi occorre che il giudice specifichi quali elementi concorrano per ricondurre il fatto al comma 5
codice penale, art. 240
La confisca ex art. 240 richiede un nesso necessario tra il denaro e il reato; se la detenzione di droga e' ritenuta penalmente irrilevante (uso personale) manca il presupposto per la confisca ai sensi di questa norma
codice penale, art. 240-bis
art. 240-bis c.p. (richiamato)
Per il denaro rinvenuto in vicinanza di reati di mera detenzione la confisca e' ammessa solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 240-bis e per le previsioni richiamate dall'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Predispone il rinvio per l'applicazione delle misure disciplinate dal codice penale (es. art. 240-bis) in relazione ai reati previsti dal testo unico sulle sostanze stupefacenti
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 7-bis
art. 73, comma 7-bis d.P.R. 309/1990
La norma e' applicabile alle ipotesi di cessione; non puo' essere invocata per giustificare la confisca in caso di mera detenzione quando manca il necessario nesso probatorio
Massime di principio
- La sola quantita' di stupefacente non e' automaticamente decisiva: se il peso è compatibile con piu' ipotesi (uso personale o detenzione ai fini di spaccio), il giudice deve motivare quali ulteriori elementi (strumenti per il confezionamento, modalità, contesto investigativo, precedenti, provate attivita' di cessione) portino a escludere l'uso personale
- La qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 (fattispecie attenuata) richiede una valutazione complessiva e motivata; in caso di dubbio il giudice deve esplicitare perché non ritiene applicabile la fattispecie di lieve entita'
- La confisca di denaro richiede il nesso probatorio tra la somma e il reato: l'assoluzione o la ricostruzione di mera detenzione per uso personale esclude normalmente la possibilita' di confisca ai sensi dell'art. 240 c.p.
- Per ottenere la confisca in casi con contestazioni di droga, la pubblica accusa deve dimostrare non solo indizi sospetti (mancanza di lavoro, possesso di denaro) ma un collegamento concreto tra il denaro e specifiche condotte illecite; in mancanza, la misura reale va respinta
- Se la Corte d'appello si e' pronunciata basandosi solo su un dato ponderale in casi borderline, la sentenza e' suscettibile di annullamento e rinvio affinche' il giudice di merito svolga una motivazione completa e comparativa tra le diverse qualificazioni possibili
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