Cassazione Civile, Ordinanza n. 18010/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2010 e 2011 con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, in capo a una società di trasporto pubblico locale e ai suoi soci, i contributi ricevuti dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Tali somme erano state considerate dall'Ufficio come corrispettivi di un rapporto di servizio e, quindi, rilevanti sia ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, sia ai fini IVA. I giudici di merito avevano invece ritenuto che il rapporto fosse di natura concessoria e che i contributi fossero esclusi da imposizione diretta e non imponibili ai fini IVA. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione di molte norme costituzionali, tributarie, civilistiche, provinciali, eurounitarie e regolamentari, sostenendo: che i contributi costituivano ricavi/imponibili perché erogati in relazione al servizio svolto; che l'esclusione prevista dall'art. 3 del d.l. n. 833 del 1986 non era applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano e non poteva essere estesa analogicamente; che ai fini IVA rileva la connessione diretta tra somme ricevute e prezzo del servizio, a prescindere dalla forma contrattuale; che il rapporto doveva essere riesaminato alla luce della normativa unionale e del Reg. CE n. 1370/2007. La Corte ha accolto il ricorso limitatamente all'IVA, cassando con rinvio perché il giudice di merito verifichi in concreto se i contributi abbiano consentito di offrire il servizio a prezzo inferiore e quindi siano direttamente connessi al prezzo dell'operazione. Ha invece ritenuto infondata la censura sulle imposte dirette, confermando l'orientamento per cui i contributi pubblici di ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e sono esclusi da imposizione diretta. È stato assorbito il motivo sulla rideterminazione delle sanzioni in applicazione del favor rei.
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo in parte. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, limitatamente alla questione dell'assoggettamento a IVA dei contributi provinciali. Il giudice di rinvio dovrà accertare, in concreto, la funzione dei contributi e verificare se essi siano direttamente connessi al prezzo del servizio e se abbiano consentito alla società di fornire il trasporto a condizioni economiche inferiori. È invece rimasta ferma la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la tassazione ai fini delle imposte dirette, poiché i contributi per il ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale non concorrono alla formazione del reddito. Assorbita la questione sulle sanzioni.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato per delimitare i motivi di ricorso e l'eccezione di inammissibilità; l'art. 360 bis, n. 1, opera solo in presenza di giurisprudenza di legittimità consolidata contraria alla tesi del ricorrente
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione è ammissibile se contiene la chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa necessaria alla piena cognizione della controversia
art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972
la base imponibile IVA comprende anche integrazioni/corrispettivi versati da terzi se direttamente connessi al prezzo delle operazioni
art. 73 della direttiva IVA
fonte eurounitaria che impone di includere nella base imponibile le somme di terzi direttamente connesse al prezzo
art. 3, comma 1, n. 3, d.l. n. 833 del 1986, conv. in l. n. 18 del 1987
i contributi pubblici di ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e sono sottratti a imposizione diretta
art. 1, comma 310, l. n. 244 del 2007
richiamato come norma interpretativa che conferma la persistente vigenza del regime di esclusione da imposizione diretta
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato per il principio del favor rei in tema di sanzioni, ma il relativo motivo è stato assorbito
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997
norma sanzionatoria modificata dal d.lgs. n. 158 del 2015; il motivo relativo alla rideterminazione delle sanzioni è stato assorbito
art. 3, comma 2, lett. b) e c), l.p. Bolzano n. 16 del 1985
disciplina provinciale degli interventi finanziari a sostegno della politica tariffaria nel trasporto pubblico locale
art. 13, l.p. Bolzano n. 16 del 1985
definisce le tariffe ridotte, preferenziali o speciali rilevanti nel calcolo dei contributi
art. 14, l.p. Bolzano n. 16 del 1985
i contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie
il criterio di calcolo del contributo mostra una connessione con il numero di utenti e con il prezzo del servizio, rilevante ai fini IVA
Reg. CE n. 1370 del 2007
richiamato dalla Corte territoriale per il regime transitorio delle concessioni; la Cassazione rileva però che la questione decisiva è la funzione concreta del contributo ai fini IVA
Direttiva 2004/18/CE
invocata dal ricorrente per una interpretazione comunitariamente orientata del rapporto, ma la Corte decide sulla base del criterio della connessione diretta al prezzo
Direttiva 2006/112/CE
invocata come fonte dell'IVA armonizzata e del criterio della base imponibile
art. 53 Cost.
richiamato nel ricorso come norma costituzionale asseritamente violata
art. 111 Cost.
richiamato nel ricorso come norma costituzionale asseritamente violata
art. 114 Cost.
richiamato nel ricorso come norma costituzionale asseritamente violata
art. 116 Cost.
richiamato nel ricorso come norma costituzionale asseritamente violata
art. 117 Cost.
richiamato nel ricorso come norma costituzionale asseritamente violata
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato nel ricorso in tema di interpretazione delle norme
art. 14 disp. prel. c.c.
richiamato nel ricorso in tema di interpretazione delle norme
art. 115 c.p.c.
richiamato nel ricorso
art. 116 c.p.c.
richiamato nel ricorso
art. 1322 c.c.
richiamato nel ricorso per sostenere la natura contrattuale del rapporto
art. 1325 c.c.
richiamato nel ricorso per sostenere la natura contrattuale del rapporto
art. 1362 c.c.
richiamato nel ricorso per l'interpretazione del rapporto
art. 8 d.P.R. n. 670 del 1972
richiamato nel ricorso come norma sull'autonomia speciale della Provincia autonoma
art. 73 d.P.R. n. 670 del 1972
richiamato nel ricorso come norma sull'autonomia speciale della Provincia autonoma
art. 5 TUIR
richiamato nel ricorso
art. 85 TUIR
richiamato nel ricorso per la qualificazione dei contributi come ricavi
artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati nel ricorso
art. 30 d.lgs. n. 163 del 2006
richiamato nel ricorso
artt. 3, 4 e 17 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati nel ricorso in tema di IVA
Massime di principio
- Ai fini IVA, le somme corrisposte da un ente pubblico a un operatore economico devono essere incluse nella base imponibile solo se, in concreto, sono direttamente connesse al prezzo della prestazione e servono a consentire la fornitura del servizio a un prezzo inferiore per l'utente finale.
- La qualificazione formale del rapporto tra ente pubblico e gestore del servizio non è decisiva ai fini dell'IVA: ciò che conta è la funzione economica del contributo e il suo nesso diretto con il corrispettivo della prestazione.
- Un contributo a forfait può comunque essere imponibile ai fini IVA se è predeterminato secondo criteri chiari e incide sul prezzo del servizio prestato, anche quando il beneficiario del contributo non coincide con il soggetto che fruisce materialmente del servizio.
- I contributi pubblici destinati al ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale non costituiscono, per consolidato orientamento, componenti positivi di reddito e restano esclusi da imposizione diretta.
- L'eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. è configurabile solo in presenza di un indirizzo di legittimità consolidato e contrario alla tesi del ricorrente.
- Nel ricorso per cassazione, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti è soddisfatto quando la narrazione consente alla Corte di comprendere compiutamente oggetto e contenuto della controversia senza dover accedere ad atti esterni.
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