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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18010/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2010 e 2011 con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, in capo a una società di trasporto pubblico locale e ai suoi soci, i contributi ricevuti dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Tali somme erano state considerate dall'Ufficio come corrispettivi di un rapporto di servizio e, quindi, rilevanti sia ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, sia ai fini IVA. I giudici di merito avevano invece ritenuto che il rapporto fosse di natura concessoria e che i contributi fossero esclusi da imposizione diretta e non imponibili ai fini IVA. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione di molte norme costituzionali, tributarie, civilistiche, provinciali, eurounitarie e regolamentari, sostenendo: che i contributi costituivano ricavi/imponibili perché erogati in relazione al servizio svolto; che l'esclusione prevista dall'art. 3 del d.l. n. 833 del 1986 non era applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano e non poteva essere estesa analogicamente; che ai fini IVA rileva la connessione diretta tra somme ricevute e prezzo del servizio, a prescindere dalla forma contrattuale; che il rapporto doveva essere riesaminato alla luce della normativa unionale e del Reg. CE n. 1370/2007. La Corte ha accolto il ricorso limitatamente all'IVA, cassando con rinvio perché il giudice di merito verifichi in concreto se i contributi abbiano consentito di offrire il servizio a prezzo inferiore e quindi siano direttamente connessi al prezzo dell'operazione. Ha invece ritenuto infondata la censura sulle imposte dirette, confermando l'orientamento per cui i contributi pubblici di ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e sono esclusi da imposizione diretta. È stato assorbito il motivo sulla rideterminazione delle sanzioni in applicazione del favor rei.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo in parte. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, limitatamente alla questione dell'assoggettamento a IVA dei contributi provinciali. Il giudice di rinvio dovrà accertare, in concreto, la funzione dei contributi e verificare se essi siano direttamente connessi al prezzo del servizio e se abbiano consentito alla società di fornire il trasporto a condizioni economiche inferiori. È invece rimasta ferma la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la tassazione ai fini delle imposte dirette, poiché i contributi per il ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale non concorrono alla formazione del reddito. Assorbita la questione sulle sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per delimitare i motivi di ricorso e l'eccezione di inammissibilità; l'art. 360 bis, n. 1, opera solo in presenza di giurisprudenza di legittimità consolidata contraria alla tesi del ricorrente

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione è ammissibile se contiene la chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa necessaria alla piena cognizione della controversia

  • art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972

    la base imponibile IVA comprende anche integrazioni/corrispettivi versati da terzi se direttamente connessi al prezzo delle operazioni

  • art. 73 della direttiva IVA

    fonte eurounitaria che impone di includere nella base imponibile le somme di terzi direttamente connesse al prezzo

  • art. 3, comma 1, n. 3, d.l. n. 833 del 1986, conv. in l. n. 18 del 1987

    i contributi pubblici di ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e sono sottratti a imposizione diretta

  • art. 1, comma 310, l. n. 244 del 2007

    richiamato come norma interpretativa che conferma la persistente vigenza del regime di esclusione da imposizione diretta

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato per il principio del favor rei in tema di sanzioni, ma il relativo motivo è stato assorbito

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997

    norma sanzionatoria modificata dal d.lgs. n. 158 del 2015; il motivo relativo alla rideterminazione delle sanzioni è stato assorbito

  • art. 3, comma 2, lett. b) e c), l.p. Bolzano n. 16 del 1985

    disciplina provinciale degli interventi finanziari a sostegno della politica tariffaria nel trasporto pubblico locale

  • art. 13, l.p. Bolzano n. 16 del 1985

    definisce le tariffe ridotte, preferenziali o speciali rilevanti nel calcolo dei contributi

  • art. 14, l.p. Bolzano n. 16 del 1985

    i contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie

    il criterio di calcolo del contributo mostra una connessione con il numero di utenti e con il prezzo del servizio, rilevante ai fini IVA

  • Reg. CE n. 1370 del 2007

    richiamato dalla Corte territoriale per il regime transitorio delle concessioni; la Cassazione rileva però che la questione decisiva è la funzione concreta del contributo ai fini IVA

  • Direttiva 2004/18/CE

    invocata dal ricorrente per una interpretazione comunitariamente orientata del rapporto, ma la Corte decide sulla base del criterio della connessione diretta al prezzo

  • Direttiva 2006/112/CE

    invocata come fonte dell'IVA armonizzata e del criterio della base imponibile

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel ricorso come norma costituzionale asseritamente violata

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel ricorso come norma costituzionale asseritamente violata

  • art. 114 Cost.

    richiamato nel ricorso come norma costituzionale asseritamente violata

  • art. 116 Cost.

    richiamato nel ricorso come norma costituzionale asseritamente violata

  • art. 117 Cost.

    richiamato nel ricorso come norma costituzionale asseritamente violata

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nel ricorso in tema di interpretazione delle norme

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato nel ricorso in tema di interpretazione delle norme

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel ricorso

  • art. 1322 c.c.

    richiamato nel ricorso per sostenere la natura contrattuale del rapporto

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nel ricorso per sostenere la natura contrattuale del rapporto

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel ricorso per l'interpretazione del rapporto

  • art. 8 d.P.R. n. 670 del 1972

    richiamato nel ricorso come norma sull'autonomia speciale della Provincia autonoma

  • art. 73 d.P.R. n. 670 del 1972

    richiamato nel ricorso come norma sull'autonomia speciale della Provincia autonoma

  • art. 5 TUIR

    richiamato nel ricorso

  • art. 85 TUIR

    richiamato nel ricorso per la qualificazione dei contributi come ricavi

  • artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati nel ricorso

  • art. 30 d.lgs. n. 163 del 2006

    richiamato nel ricorso

  • artt. 3, 4 e 17 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati nel ricorso in tema di IVA

Massime di principio

  • Ai fini IVA, le somme corrisposte da un ente pubblico a un operatore economico devono essere incluse nella base imponibile solo se, in concreto, sono direttamente connesse al prezzo della prestazione e servono a consentire la fornitura del servizio a un prezzo inferiore per l'utente finale.
  • La qualificazione formale del rapporto tra ente pubblico e gestore del servizio non è decisiva ai fini dell'IVA: ciò che conta è la funzione economica del contributo e il suo nesso diretto con il corrispettivo della prestazione.
  • Un contributo a forfait può comunque essere imponibile ai fini IVA se è predeterminato secondo criteri chiari e incide sul prezzo del servizio prestato, anche quando il beneficiario del contributo non coincide con il soggetto che fruisce materialmente del servizio.
  • I contributi pubblici destinati al ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale non costituiscono, per consolidato orientamento, componenti positivi di reddito e restano esclusi da imposizione diretta.
  • L'eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. è configurabile solo in presenza di un indirizzo di legittimità consolidato e contrario alla tesi del ricorrente.
  • Nel ricorso per cassazione, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti è soddisfatto quando la narrazione consente alla Corte di comprendere compiutamente oggetto e contenuto della controversia senza dover accedere ad atti esterni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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