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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16995/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne inflitte in primo grado. Cantiello deduceva carenza di prova del suo contributo nelle attività di ritiro oli esausti, mancata indicazione di elementi che dimostrassero la sua cointeressenza economica e illegittimo riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso basata sulla sola caratura criminale. Nobis deduceva plurime censure: errata qualificazione e mancata assorbimento della condotta di tentata estorsione nella fattispecie di illecita concorrenza (art. 513-bis), vizio di motivazione riconducibile a derivazione dall'ordinanza cautelare, mancata esclusione dell'aggravante 416-bis per assenza di elementi specifici riguardo alla consapevolezza o imposizione intimidatoria, e mancata concessione delle attenuanti generiche nonché contestazione dell'aumento per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come reiterativi e infondati, confermando le condanne pronunciate nei gradi di merito. Ha ritenuto adeguatamente motivate le valutazioni dei giudici di merito: la responsabilità di Cantiello è confermata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, delle intercettazioni e dei servizi di osservazione; per Nobis è confermato il concorso di reati tra l'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis) e la tentata estorsione (art. 629) in quanto fattispecie distinte dirette a beni giuridici differenti; è stata altresì confermata l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis) alla luce del clima intimidatorio e del controllo territoriale accertato; le richieste di riqualificazione, di esclusione dell'aggravante e di riconoscimento delle attenuanti generiche sono state respinte. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Responsabilità per concorso di persone nel reato; usata per inquadrare la partecipazione dei coimputati alle condotte delittuose

  • art. 513-bis c.p.

    Fattispecie di illecita concorrenza con violenza o minaccia: tutela della libertà di concorrenza; qualificata come reato complesso che può coesistere formalmente con l'estorsione se sono presenti elementi distinti e rivolti a beni giuridici differenti

  • art. 629 c.p.

    Estorsione (nel caso, tentata): tutela contro la costrizione che procura un ingiusto profitto; la Corte ha ritenuto possibile il concorso formale con l'art. 513-bis quando sussistono atti diretti a costringere specifici operatori

  • art. 416-bis c.p.

    Rilevanza del metodo mafioso/aggravante: può essere riconosciuta non solo per la caratura criminale degli autori ma quando emergono elementi di intimidazione sistematica e controllo del territorio finalizzati all'imposizione di scelte commerciali

  • art. 173 disp.att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per il riassunto dei motivi di ricorso in Cassazione

  • art. 606 c.p.p.

    Criteri di decisione della Cassazione: il rigetto dei ricorsi per le ragioni esposte rientra nelle ipotesi previste, con conseguente declaratoria di infondatezza

  • art. 604 c.p.p.

    Richiamata nella discussione sulla nullità per difetto di motivazione: la Cassazione osserva che il difetto di motivazione non sempre determina nullità ma può richiedere integrazione da parte del giudice d'appello

  • art. 81 cp.

    comma finale (aumento per continuazione)

    Impiego per l'aumento di pena in relazione alla continuazione; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'incremento in ragione delle circostanze

  • art. 616 c.p.p.

    Articolo richiamato per la condanna al pagamento delle spese processuali da parte dei ricorrenti

Massime di principio

  • La fattispecie di illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis) è distinta dall'estorsione (art. 629) e può concorrere formalmente con essa quando le condotte, pur violente, perseguono obiettivi diversi (protezione della concorrenza territoriale vs. costrizione di un singolo imprenditore).
  • Il riconoscimento dell'aggravante del 'metodo mafioso' non si fonda esclusivamente sulla caratura criminale degli autori ma sull'emersione di un clima di intimidazione sistematica e di controllo del territorio volto a imporre scelte economiche.
  • La mancanza di intercettazioni dirette non esclude la responsabilità se la prova complessiva (dichiarazioni della persona offesa, osservazioni di polizia giudiziaria, altre intercettazioni) risulta coerente e plausibile; la valutazione di merito è sindacabile in Cassazione solo per vizi di logicità o carenza assoluta di elementi.
  • Difetto di motivazione in primo grado non determina automaticamente nullità: il giudice d'appello può integrare la motivazione mancante; la doglianza è rilevante in Cassazione solo se permane un vizio insanabile.
  • Le attenuanti generiche possono essere escluse o non prevalere sulle aggravanti quando la gravità dei fatti e la natura intimidatoria o organizzata della condotta giustificano un trattamento sanzionatorio più severo.

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