Cassazione Penale, Ordinanza n. 08524/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che il termine per proporre ricorso per cassazione decorreva dal tempestivo deposito della motivazione della sentenza di appello e non dalla successiva, erronea notificazione dell'avviso di deposito. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva definito in secondo grado. Dal testo emerge che il ricorso è stato esaminato solo sotto il profilo preliminare della tempestività: la Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza di appello era stata emessa il 19 giugno 2023 con termine di deposito della motivazione di novanta giorni, effettivamente rispettato mediante deposito il 18 settembre 2023, primo giorno non festivo successivo alla scadenza cadente di domenica. Il ricorso, depositato il 4 aprile 2024, è stato ritenuto tardivo rispetto al termine di impugnazione scaduto il 16 novembre 2023, anche considerando l'eventuale proroga di quindici giorni per l'imputato assente. L'imputato ha implicitamente contestato la decorrenza del termine, valorizzando la notificazione dell'avviso di deposito della motivazione eseguita dalla cancelleria, ma la Corte ha ritenuto tale avviso irrilevante perché non dovuto in presenza di tempestivo deposito della motivazione.
Norme richiamate
art. 585 c.p.p.
comma 1, lett. b); comma 1-bis
Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre secondo la disciplina generale dell'impugnazione; l'eventuale proroga per l'imputato assente è stata richiamata ma ritenuta non decisiva nel caso concreto.
art. 544 c.p.p.
Il deposito della motivazione è tempestivo se, quando la scadenza cade in giorno festivo, avviene nel primo giorno non festivo successivo; in tal caso non è dovuta la notificazione dell'avviso di deposito.
art. 598 c.p.p.
Norma richiamata ai fini del calcolo del termine per l'impugnazione e della decorrenza del termine di ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la motivazione della sentenza è depositata tempestivamente, anche se il termine scade in giorno festivo e il deposito avviene nel primo giorno non festivo successivo, il termine per impugnare decorre da tale deposito e non da un eventuale avviso di cancelleria.
- L'erronea notificazione dell'avviso di deposito della motivazione, quando non dovuta, non può spostare né prorogare il termine legale per proporre impugnazione.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine legale è inammissibile, con conseguente applicazione della sanzione processuale prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che vi siano specifiche cause di sospensione o proroga effettivamente rilevanti.
- Nel calcolo del termine per l'impugnazione occorre considerare la disciplina speciale per l'imputato assente solo se concretamente applicabile al tipo di sentenza e al rito, ma tale proroga non opera quando la Corte la ritenga incompatibile con la decisione resa in forma cartolare non partecipata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08365/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08371/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08394/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08405/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08422/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08423/2025 del 28/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →