Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 41319/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Dal testo emerge che la condotta contestata consisteva nell'allontanamento dall'abitazione in cui egli era ristretto agli arresti domiciliari, senza che ricorresse una causa giustificativa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze si limitavano a riprodurre motivi già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di censure già vagliate e correttamente respinte dalla Corte d'appello, la quale aveva accertato che l'imputato si era allontanato dall'abitazione dove era sottoposto agli arresti domiciliari senza alcuna causa giustificatrice. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione del principio richiamato dalla Corte costituzionale sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Reato di evasione configurato nell'allontanamento dall'abitazione da parte del soggetto ristretto agli arresti domiciliari senza causa giustificatrice.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente quale veicolo del ricorso per cassazione, rispetto al quale i motivi devono confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non può essere esclusa quando il ricorrente abbia contribuito colposamente alla causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando ripropone in modo pedissequo censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza specifica critica della motivazione impugnata.
  • In materia di evasione, l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari integra il reato se non risulta una causa giustificativa della condotta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.