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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/501

Regolamento (UE) 2019/501 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un regime transitorio di emergenza per evitare gravi perturbazioni nei collegamenti stradali tra Unione europea e Regno Unito dopo la Brexit. Consente, a condizioni di reciprocità ed equivalenza, determinate operazioni di trasporto merci e passeggeri con autobus da parte di operatori del Regno Unito, limitandole nel tempo e subordinandole al rispetto di norme sociali, tecniche e di concorrenza. Prevede inoltre poteri di monitoraggio e di reazione della Commissione, inclusa la possibilità di sospendere o limitare i diritti concessi se il Regno Unito non garantisce condizioni equivalenti o concorrenza leale. In parallelo, estende temporaneamente l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1072/2009 e n. 1073/2009 a favore degli operatori dell’Unione che operano sulla base di diritti equivalenti riconosciuti dal Regno Unito.

Misure temporanee che garantiscono collegamenti di base per il trasporto su strada di merci e passeggeri tra l’Unione e il Regno Unito dopo il recesso del Regno Unito.

Ambito di applicazione

Si applica ai trasportatori di merci su strada del Regno Unito e agli operatori di servizi di autobus del Regno Unito, nonché, in via correlata, agli operatori dell’Unione quando fanno valere diritti equivalenti concessi dal Regno Unito. Riguarda il trasporto internazionale di merci su strada e i servizi regolari e regolari specializzati di trasporto passeggeri con autobus tra l’Unione e il Regno Unito, inclusi alcuni tragitti con transito in Stati membri o paesi terzi. È esclusa Gibilterra, che non rientra nell’ambito territoriale del regolamento. Le misure sono temporanee: si applicano dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, salvo entrata in vigore dell’accordo di recesso, e cessano comunque il 31 dicembre 2019; per l’imbarco/sbarco nella regione di frontiera dell’Irlanda, la disciplina vale fino al 30 settembre 2019.

Regolamento (UE) 2019/501 – collegamenti di base nel trasporto su strada in caso di recesso del Regno Unito

Il regolamento è adottato come misura di emergenza per evitare gravi perturbazioni nei collegamenti di base tra Unione e Regno Unito nel trasporto su strada di merci e passeggeri a seguito della Brexit. Il legislatore evidenzia che, in assenza di un accordo di recesso o di altri strumenti sostitutivi, verrebbero meno i diritti derivanti dai regolamenti (CE) n. 1072/2009 e n. 1073/2009; inoltre, i meccanismi alternativi esistenti, come CEMT e Interbus, non sono ritenuti sufficienti a coprire il fabbisogno immediato.

Finalità, durata e logica di reciprocità

La disciplina ha carattere strettamente temporaneo e non costituisce precedente. Le autorizzazioni e i diritti concessi agli operatori del Regno Unito sono subordinati a un equilibrio con i diritti riconosciuti dal Regno Unito agli operatori dell’Unione e al rispetto di condizioni idonee a preservare la concorrenza leale. Il regolamento entra in vigore con urgenza, si applica solo dal momento in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, salvo che sia entrato in vigore un accordo di recesso, e cessa comunque il 31 dicembre 2019; per i servizi nell’area di frontiera Irlanda/Irlanda del Nord la possibilità di imbarco e sbarco è limitata al 30 settembre 2019.

Ambito di applicazione e esclusioni territoriali

L’ambito copre il trasporto internazionale di merci su strada e i servizi regolari e regolari specializzati di trasporto passeggeri con autobus tra l’Unione e il Regno Unito, inclusi i casi di transito attraverso Stati membri o paesi terzi. Il regolamento definisce in modo puntuale i soggetti interessati, i veicoli, le licenze e i tipi di servizi ammessi, includendo una nozione specifica di "regione di frontiera dell’Irlanda". Gibilterra è espressamente esclusa e ogni riferimento al Regno Unito non la comprende.

Trasporto di merci: diritti e limiti

L’articolo 3 autorizza i trasportatori di merci su strada del Regno Unito a effettuare i trasporti consentiti. Il regolamento prevede anche alcune categorie di trasporto che possono essere effettuate da soggetti stabiliti nel Regno Unito senza licenza del Regno Unito, tra cui i trasporti postali universali, i veicoli danneggiati o da riparare, i veicoli fino a 3,5 tonnellate, i medicinali e i beni per soccorsi urgenti, nonché i trasporti in conto proprio che rispettano condizioni rigorose su proprietà o disponibilità delle merci, finalità del movimento, impiego del personale, disponibilità del veicolo e carattere accessorio dell’attività.

Trasporto passeggeri con autobus: autorizzazioni e deroghe

L’articolo 4 consente agli operatori di servizi di autobus del Regno Unito di svolgere servizi regolari e regolari specializzati. Per i servizi per conto terzi è necessaria un’autorizzazione già rilasciata prima della data di applicazione del regolamento in base agli articoli da 6 a 11 del regolamento (CE) n. 1073/2009; tali autorizzazioni possono continuare a essere utilizzate fino al 31 dicembre 2019 se rinnovate o modificate alle stesse condizioni previste dal regolamento europeo. È poi prevista una deroga per i trasporti senza scopo di lucro o commerciale, a condizione che l’attività sia accessoria e che il veicolo sia nella disponibilità del soggetto che la svolge, con guida affidata a specifiche categorie di persone. Per questi casi è richiesta un’autorizzazione nazionale rilasciata prima della data di applicazione del regolamento. È inoltre chiarito che l’interruzione del trasporto per un cambio di modalità o di veicolo non incide sul regime applicabile.

Regioni di frontiera Irlanda/Irlanda del Nord

Il regolamento tutela in modo specifico i servizi di autobus transfrontalieri tra Irlanda e Irlanda del Nord, riconoscendone l’importanza per le comunità di confine e per la zona di libero spostamento. In tale contesto, l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri nelle regioni di frontiera irlandesi restano autorizzati nei servizi internazionali regolari e regolari specializzati fino al 30 settembre 2019, per consentire la predisposizione di soluzioni alternative.

Norme sociali, tecniche e diritti dei passeggeri

Durante l’esecuzione dei trasporti consentiti devono essere rispettate le discipline UE e nazionali richiamate dall’articolo 6. Tra queste figurano le norme su orario di lavoro dei lavoratori mobili, tempi di guida e riposo, tachigrafi, qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti, dimensioni e pesi dei veicoli, limitatori di velocità, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, distacco dei lavoratori e diritti dei passeggeri.

Divieto di accordi bilaterali degli Stati membri

Per evitare frammentazioni e asimmetrie, l’articolo 5 impedisce agli Stati membri, per il periodo di applicazione del regolamento, di negoziare o concludere accordi o intese bilaterali con il Regno Unito nelle materie coperte dal regolamento. Gli Stati membri non possono inoltre riconoscere ai trasportatori del Regno Unito diritti diversi da quelli previsti dal regolamento, salvo le intese multilaterali già esistenti.

Equivalenza dei diritti e poteri di reazione della Commissione

La Commissione è incaricata di monitorare sia i diritti concessi dal Regno Unito agli operatori dell’Unione sia le condizioni del loro esercizio. Se tali diritti non risultano equivalenti, né formalmente né nella pratica, o non sono disponibili in modo uniforme per tutti gli operatori dell’Unione, la Commissione può adottare atti delegati per sospendere in tutto o in parte le autorizzazioni concesse dal regolamento, ridurre la capacità disponibile o il numero di viaggi, oppure introdurre restrizioni operative sui veicoli o sulle condizioni di circolazione.

Concorrenza leale e standard minimi

L’articolo 8 amplia il controllo alla dimensione concorrenziale. Se le condizioni di mercato risultano sensibilmente peggiori per gli operatori dell’Unione, la Commissione può intervenire con atti delegati, anche fino alla sospensione dei diritti previsti dal regolamento. Le cause rilevanti comprendono sovvenzioni del Regno Unito, assenza o mancata applicazione del diritto della concorrenza, assenza di un’autorità garante indipendente, standard più bassi in materia di lavoro, sicurezza o ambiente, regole meno rigorose su licenze e qualificazione dei conducenti, disciplina divergente su pedaggi e fiscalità stradale, nonché pratiche discriminatorie contro gli operatori dell’Unione. Se necessario, la Commissione può anche richiedere informazioni alle autorità o agli operatori del Regno Unito; la mancata risposta o la risposta incompleta può giustificare l’attivazione delle misure correttive.

Estensione temporanea dei regolamenti n. 1072/2009 e n. 1073/2009

Per garantire parità di trattamento agli operatori dell’Unione quando il Regno Unito riconosca diritti equivalenti, l’articolo 9 estende temporaneamente l’applicazione del regolamento (CE) n. 1072/2009 alla parte del percorso effettuata nel territorio dello Stato membro di carico e scarico nei trasporti di merci, e del regolamento (CE) n. 1073/2009 alla parte del percorso effettuata nel territorio dello Stato membro di imbarco o sbarco nei trasporti di passeggeri.

Cooperazione amministrativa e delega alla Commissione

Le autorità competenti degli Stati membri devono consultare e cooperare con le autorità del Regno Unito per l’attuazione del regolamento e trasmettere alla Commissione, su richiesta, le informazioni utili per i controlli di equivalenza e concorrenza. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2019; prima dell’adozione devono essere consultati esperti designati dagli Stati membri, in linea con l’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, salvo che l’accordo di recesso sia entrato in vigore entro tale data. In ogni caso il regolamento cessa di applicarsi il 31 dicembre 2019 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Misure temporanee e ambito materiale

L’articolo 1 istituisce misure temporanee per il trasporto di merci su strada e per i servizi di trasporto passeggeri regolari e regolari specializzati con autobus tra l’Unione e il Regno Unito a seguito del recesso.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, veicolo, trasporto consentito di merci, trasporto consentito di passeggeri con autobus, regione di frontiera dell’Irlanda, trasportatore di merci su strada dell’Unione e del Regno Unito, licenza del Regno Unito, autobus, servizi regolari, servizi regolari specializzati, operatore dell’Unione e del Regno Unito, diritto della concorrenza, sovvenzione, autorità garante della concorrenza indipendente, pratica discriminatoria e territorio dell’Unione.

Trasporti di merci consentiti

L’articolo 3 autorizza i trasportatori di merci su strada del Regno Unito a effettuare trasporti di merci consentiti alle condizioni del regolamento. Sono inoltre previste deroghe per alcune categorie di trasporti effettuati da soggetti stabiliti nel Regno Unito anche senza licenza del Regno Unito: trasporti postali universali, veicoli danneggiati o da riparare, veicoli fino a 3,5 tonnellate, medicinali e beni per soccorsi urgenti, nonché trasporti in conto proprio che rispettano specifiche condizioni di proprietà delle merci, uso dei veicoli, personale impiegato e natura accessoria dell’attività.

Servizi di autobus consentiti

L’articolo 4 consente agli operatori del Regno Unito di effettuare servizi regolari e regolari specializzati con autobus alle condizioni del regolamento. Per i servizi per conto terzi è richiesta un’autorizzazione rilasciata prima della data di applicazione del regolamento ai sensi degli articoli da 6 a 11 del regolamento (CE) n. 1073/2009; le autorizzazioni valide possono essere usate fino al 31 dicembre 2019 se rinnovate o modificate alle condizioni indicate. Per i servizi senza scopo di lucro o commerciale è prevista una deroga senza licenza del Regno Unito, se ricorrono le condizioni sull’attività accessoria, sul veicolo e sulla guida, e se l’operatore dispone di un’autorizzazione nazionale rilasciata prima della data di applicazione del regolamento. È stabilito inoltre che i cambi di modalità di trasporto o di veicolo non incidono sull’applicazione del regolamento.

Divieto di accordi bilaterali degli Stati membri

L’articolo 5 vieta agli Stati membri di negoziare o concludere con il Regno Unito accordi o intese bilaterali sulle materie rientranti nel regolamento durante il periodo di applicazione, e di concedere diritti diversi da quelli previsti, salvo le intese multilaterali esistenti.

Rispetto delle norme sociali e tecniche UE

L’articolo 6 impone, durante i trasporti consentiti, il rispetto delle norme UE o nazionali richiamate in materia di orario di lavoro dei lavoratori mobili, tempi di guida e riposo, tachigrafi, qualificazione e formazione dei conducenti, dimensioni e pesi dei veicoli, limitatori di velocità, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, distacco dei lavoratori e diritti dei passeggeri.

Monitoraggio dell’equivalenza dei diritti

L’articolo 7 attribuisce alla Commissione il compito di monitorare i diritti concessi dal Regno Unito agli operatori dell’Unione e le condizioni del loro esercizio. Se tali diritti non sono equivalenti, né de iure né de facto, o non sono disponibili in modo uguale per tutti gli operatori dell’Unione, la Commissione può adottare senza indugi atti delegati per sospendere l’applicazione di alcune disposizioni, limitare capacità o numero di viaggi, oppure introdurre restrizioni operative.

Tutela della concorrenza leale

L’articolo 8 consente alla Commissione di intervenire mediante atti delegati se le condizioni di concorrenza per gli operatori dell’Unione risultano sensibilmente meno favorevoli per effetto, tra l’altro, di sovvenzioni, assenza o inefficace applicazione del diritto della concorrenza nel Regno Unito, mancanza di un’autorità indipendente, standard più bassi in materia di lavoro, sicurezza, ambiente, licenze, qualificazione dei conducenti, pedaggi e imposizione, o pratiche discriminatorie. Le misure possono includere sospensione, limiti di capacità o di viaggi e restrizioni operative.

Estensione temporanea dei regolamenti sul mercato del trasporto

L’articolo 9 prevede che, quando un operatore dell’Unione fa valere diritti equivalenti concessi dal Regno Unito, il regolamento (CE) n. 1072/2009 si applichi alla parte del percorso nel territorio dello Stato membro di carico e scarico; analogamente il regolamento (CE) n. 1073/2009 si applica alla parte del percorso nel territorio dello Stato membro di imbarco o sbarco.

Consultazione e cooperazione amministrativa

L’articolo 10 impone alle autorità competenti degli Stati membri di consultare e cooperare con le autorità del Regno Unito per l’attuazione del regolamento e di trasmettere alla Commissione, su richiesta, le informazioni rilevanti per l’applicazione degli articoli 7 e 8.

Delega alla Commissione

L’articolo 11 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati ex articoli 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2019. Prima dell’adozione la Commissione consulta esperti designati dagli Stati membri e notifica contemporaneamente Parlamento europeo e Consiglio.

Entrata in vigore, applicazione e cessazione

L’articolo 12 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; si applica dal giorno successivo alla cessazione dell’applicabilità dei trattati al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, salvo entrata in vigore dell’accordo di recesso entro tale data, e cessa di applicarsi il 31 dicembre 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportimercato internorelazioni esterneconcorrenzadiritto sociale dei trasporti

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