Cassazione Civile, Ordinanza n. 28531/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda di un cittadino ghanese volta all'accertamento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Contro tale decreto il richiedente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. La Corte, tuttavia, non esamina i motivi nel merito perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale: nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 la procura, pur contenendo l'indicazione del provvedimento impugnato e una data successiva al deposito del decreto, non reca una certificazione esplicita del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento. Secondo l'interpretazione data dalle Sezioni Unite, tale requisito è necessario e la sua mancanza determina inammissibilità del ricorso. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare memoria per partecipare all'eventuale udienza.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché la procura speciale apposta al ricorso per cassazione non è conforme all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite: manca la certificazione da parte del difensore della data di rilascio della procura come successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non viene pronunciata condanna sulle spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva. La Corte dà inoltre atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
Nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere in modo espresso la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la posteriorità; la mancata certificazione comporta inammissibilità del ricorso.
artt. 83 e 365 c.p.c.
Costituiscono il regime ordinario della procura speciale, rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale di posteriorità e relativa certificazione da parte del difensore.
Cass. S.U., n. 15177 del 2021
Ha interpretato l'art. 35-bis, comma 13, nel senso che la procura speciale per il ricorso per cassazione deve recare la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la sua certificazione da parte del difensore.
Corte cost., sent. n. 13 del 2022
Ha ritenuto non contrastante con la Costituzione e con il diritto dell'Unione europea la previsione, come interpretata dalle Sezioni Unite, che impone al difensore la certificazione specifica della data di rilascio della procura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità determina i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve rispettare un requisito formale rafforzato: non basta l'autenticazione della firma, ma occorre anche la certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La mancanza di certificazione espressa della posteriorità della data della procura integra una causa speciale di inammissibilità del ricorso, senza che possano supplire formule generiche di autentica della sottoscrizione.
- Il controllo sulla regolarità della procura è preliminare e assorbente rispetto all'esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso e assenza di difese della parte intimata, non sussiste obbligo di liquidare le spese processuali; resta fermo l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti.
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