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Sentenza

Sentenza n. 640/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - del Verbale n. -OMISSIS- del 19 marzo 2025 - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024; - del Verbale n. -OMISSIS- del 24 marzo 2025 - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024; - del Verbale n. -OMISSIS- del 25 marzo 2025 - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024; - del Verbale n. -OMISSIS- del 26 marzo 2025 - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024; - del Verbale n. -OMISSIS- del 27 marzo 2025 - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024; - della Graduatoria definitiva del 18 aprile 2025 del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la Regione Emilia-Romagna, di cui al D.D.G n. 2788 del 18.12.2023, elaborata dalla Commissione Esaminatrice e pubblicata sul sito dell’Amministrazione e sul portale INPA; - di tutti gli atti pregressi, connessi e conseguenti, laddove lesivi degli interessi dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202500682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbali delle prove orali e graduatoria definitiva del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nella Regione Emilia-Romagna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, tutti partecipanti al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, dopo avere superato la prova preselettiva e quella scritta, sono stati giudicati non idonei alle prove orali, avendo conseguito punteggi compresi tra 43 e 55 punti, inferiori alla soglia minima di 70/100. Hanno impugnato i verbali delle prove orali e la graduatoria definitiva deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 8 del bando, nonché la violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento. In particolare, hanno contestato che i quesiti estratti dai candidati fossero reinseriti nelle scatole senza rimescolamento, sostenendo che tale modalità avrebbe favorito i candidati successivi, anche perché le domande venivano diffuse dagli astanti tramite social network. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 487/1994, sostenendo che la commissione non avesse predeterminato tempestivamente i criteri di valutazione, avendo elaborato la griglia dalle ore 8.00 alle 8.30 del 19 marzo 2025, immediatamente prima dell'inizio delle prove, e avendola pubblicata sul sito istituzionale soltanto il 5 maggio 2025. I resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo e il difetto della prova di resistenza, contestando comunque nel merito le censure.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibili, in astratto, le censure comuni proposte con ricorso collettivo, assorbendo l'eccezione relativa alla prova di resistenza per l'infondatezza nel merito. Il primo motivo è stato respinto perché l'art. 12 d.P.R. n. 487/1994 e il bando impongono l'estrazione a sorte dei quesiti, ma non vietano la riproposizione di domande già sottoposte ad altri candidati. La riproponibilità è fisiologica nelle sedute pubbliche, nelle quali i quesiti possono essere conosciuti e diffusi dai presenti; inoltre, il candidato deve comunque possedere una preparazione idonea a rispondere alle domande della materia. Nel caso concreto, i ricorrenti non hanno dimostrato uno svantaggio individuale derivante dal reinserimento dei quesiti: alcuni avrebbero potuto essere avvantaggiati e tutti hanno riportato punteggi largamente inferiori alla soglia di 70 punti. Il secondo motivo è stato respinto perché, ai fini della legittimità, è sufficiente che la griglia di valutazione sia predisposta e verbalizzata prima dell'inizio della valutazione delle prove; non è invece decisiva la successiva pubblicazione sul sito istituzionale. Il tempo di trenta minuti impiegato per elaborare la griglia è stato ritenuto sufficiente in relazione alla tipologia dei criteri, non essendo stata fornita alcuna prova o principio di prova della loro manifesta irragionevolezza. Il TAR ha quindi respinto integralmente il ricorso e compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 487/1994

    I quesiti predisposti dalla Commissione vengono sottoposti ai candidati mediante estrazione a sorte.

    La disposizione impone il meccanismo dell'estrazione a sorte, ma non vieta che un quesito già sottoposto a un candidato venga riproposto ad altri né impone il mancato reinserimento dei quesiti estratti.

  • art. 8 del bando di concorso

    Prevede lo svolgimento pubblico delle prove orali e l'estrazione a sorte dei quesiti; non esclude la riproposizione di quesiti già estratti.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Nelle prove orali di un concorso pubblico, l'obbligo di sottoporre i quesiti ai candidati mediante estrazione a sorte non impedisce, in assenza di un espresso divieto normativo o della lex specialis, la riproposizione di quesiti già sottoposti ad altri candidati.
  • La conoscibilità dei quesiti da parte dei candidati successivi, derivante dalla pubblicità della seduta e dalla diffusione delle domande, non determina di per sé una violazione della parità di trattamento, poiché il superamento della prova presuppone comunque una preparazione idonea a rispondere ai quesiti della materia.
  • Chi contesta le modalità di svolgimento di una prova concorsuale deve dimostrare, in relazione alla propria posizione individuale, uno svantaggio concreto derivante dalla modalità contestata; la mera astratta possibilità di un vantaggio per candidati successivi non è sufficiente.
  • La predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali è tempestiva quando la commissione li elabora e verbalizza prima dell'inizio della valutazione delle prove; la pubblicazione successiva della griglia sul sito istituzionale non incide, di per sé, sulla legittimità della procedura.
  • La brevità del tempo impiegato dalla commissione per predisporre la griglia di valutazione non comporta illegittimità se, in relazione alla natura dei criteri, risulta sufficiente e non viene fornito almeno un principio di prova della loro manifesta irragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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