Cassazione Penale, Sentenza n. 32297/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli che, a seguito dell'appello del Pubblico Ministero, le aveva applicato l'interdizione dall'esercizio della professione forense per la durata di un anno. Il provvedimento cautelare è stato motivato dalla sussistenza di gravi indizi circa la presentazione, da parte della Bongi, di numerosi ricorsi per decreto ingiuntivo contro società di telefonia attestando falsamente di essere mandataria dei clienti e falsificando o attestando falsamente l'autenticità di sottoscrizioni, con conseguenti ipotesi di reato richiamate negli artt. 48, 479 e 481 c.p. La difesa ha impugnato l'ordinanza con due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dei gravi indizi, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato dichiarazioni testimoniali senza perizia grafica e riformato l'orientamento del GIP; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, sostenendo l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione, la distanza temporale dei fatti e l'esistenza di provvedimenti favorevoli o di archiviazione in altri procedimenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente chiedeva una diversa valutazione degli elementi di fatto, operazione non consentita in sede di legittimità sulle misure cautelari, il cui esame è limitato al controllo della congruità e logicità delle ragioni giuridiche espresse nell'atto impugnato. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto congrua e logica la valutazione del Tribunale sulla sussistenza del pericolo di reiterazione, fondato sulla capacità criminale manifestata e sulla persistenza dell'attività antigiuridica fino alla reazione dell'ente offeso. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; sono state inoltre disposte le comunicazioni di rito alla cancelleria.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
Norma procedurale che disciplina la presentazione della requisitoria scritta e delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione; nella pratica consente al Procuratore Generale di esprimere nel merito la richiesta di declaratoria di inammissibilita del ricorso.
art. 310 cod. proc. pen.
Prevede la facoltà per il Pubblico Ministero di proporre appello avverso taluni provvedimenti, qui utilizzata per impugnare misure adottate nel corso delle indagini.
art. 48 cod. pen.
Richiamato nel provvedimento come norma del codice penale pertinente alle fattispecie contestate, in generale riferita a reati concernenti atti di falsità o condotte analoghe secondo l'assetto normativo richiamato nel caso.
art. 479 cod. pen.
Norma penale richiamata in relazione a ipotesi di falsità o attestazioni mendaci con riferimento alla documentazione o sottoscrizioni poste a base dei ricorsi per decreto ingiuntivo.
art. 481 cod. pen.
Richiamata in relazione a più ipotesi di falsità di sottoscrizioni o attestazioni sull'autenticità delle firme; la Corte fa riferimento a tali contestazioni nell'ordinanza impugnata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina i limiti di ammissibilità e i motivi che possono essere dedotti in ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari, rilevante per definire l'ambito dei motivi effettivamente esaminabili.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito dell'attualita del pericolo quale presupposto per le misure cautelari personali; la giurisprudenza ricorda che l'attualita non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma una valutazione prognostica basata sulla personalità, modalità della condotta e contesto, valutazione effettuata dal giudice della cautela.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso risulti manifestamente infondato o inammissibile con profili di colpa.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma di esecuzione che dispone gli adempimenti di cancelleria e le comunicazioni conseguenti alla decisione della Corte.
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari in Cassazione è limitato alla verifica della congruità, logicità e motivazione del provvedimento impugnato; non è consentito rinnovare in questa sede una diversa valutazione degli elementi di fatto o delle prove.
- Per la configurazione dei gravi indizi in sede di misure cautelari è lecito al giudice fare una valutazione indiziaria complessiva e prognostica; le doglianze che chiedono una nuova valutazione degli indizi sono inammissibili.
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non richiede la dimostrazione di occasioni imminenti per commettere nuovi reati, ma una valutazione prognostica della possibilità di condotte reiterative basata su modalita della condotta, personalità dell'indagato e contesto; la persistenza dell'attività illecita fino a seguito di reazione dell'offeso può legittimare la misura.
- Le censure che si limitano a proporre spiegazioni alternative dei fatti o a evidenziare elementi che avrebbero potuto essere valutati diversamente sono spesso inammissibili in Cassazione se attengono a valutazioni di merito sulle prove.
- La proposizione di ricorsi chiaramente infondati o meramente rinnovativi può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di somme a titolo di ammenda quando emergono profili di colpa nella scelta di impugnare.
- La presenza di procedimenti archiviati o di giudicati favorevoli non esclude automaticamente la possibile sussistenza di esigenze cautelari se il giudice ritiene, sulla base del complesso indiziario, che sussista il pericolo di reiterazione.
- In procedimenti per reati commessi con strumentalizzazione della professione (ad es. falsificazioni collegate all'attività forense) il giudice può ritenere maggiormente significativo il rischio di reiterazione per la particolare capacità di nuocere insita nella posizione professionale.
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