Cassazione Penale, Ordinanza n. 18779/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per una pluralità di episodi di truffa, anche in concorso con altri, e per un episodio di calunnia. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva vizi di motivazione della decisione di secondo grado quanto a tutte le condotte di truffa contestate, nonché violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla condanna per calunnia; inoltre lamentava, più in generale, l'omessa risposta della Corte d'appello alle doglianze formulate con l'atto di gravame. La Corte ha ritenuto che tali censure mirassero in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità quando la motivazione impugnata sia coerente, logica e immune da travisamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a sollecitare una rilettura del fatto e delle prove, preclusa al giudice di legittimità, e che la Corte d'appello avesse già fornito una motivazione coerente e priva di vizi logici e giuridici, sufficiente a sorreggere l'affermazione di responsabilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove quando la motivazione della sentenza di merito sia logicamente e giuridicamente adeguata.
art. 620 c.p.p.
Non risulta applicato nel caso concreto; la decisione si è conclusa con inammissibilità del ricorso e condanna alle spese.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
È richiamato il principio secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono consentite censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- Quando la sentenza impugnata espone in modo coerente, logico e privo di travisamenti le ragioni della decisione, la dedotta insufficienza o illogicità della motivazione non può tradursi in una rivalutazione del compendio probatorio.
- La Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulla ricostruzione del fatto, se la motivazione di merito non presenti vizi logici o giuridici rilevanti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
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