Ordinanza n. 3149/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa appellante ha chiesto incidentalmente la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado. La controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 11-bis della legge regionale n. 5 del 2013 e, in particolare, della previsione riferita alle “sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. L’appellante sosteneva, nella sostanza, che tale previsione potesse trovare applicazione anche nel caso esaminato, nonostante la sala scommesse fosse rimasta chiusa per oltre due anni e mezzo. Sono state inoltre prospettate questioni relative al rispetto dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, lett. a), della medesima legge regionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha condiviso l’interpretazione dell’art. 11-bis della legge regionale n. 5 del 2013 adottata dal TAR. Ha ritenuto che l’espressione “sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione” non possa ricomprendere una fattispecie nella quale l’esercizio effettivo dell’attività sia stato interrotto per oltre due anni e mezzo. Le ulteriori valutazioni sul rispetto dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), potranno essere svolte nella fase di merito. Quanto al periculum in mora eventualmente derivante dall’adozione di nuovi provvedimenti amministrativi, il Collegio ha precisato che la tutela deve essere azionata direttamente contro tali nuovi atti, anche mediante autonome misure cautelari. L’istanza cautelare è stata quindi respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare in appello e costituisce la base processuale dell’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
art. 11-bis legge regionale n. 5 del 2013
sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione
La previsione non comprende, secondo la valutazione sommaria del Collegio, una sala scommesse la cui attività effettiva sia stata interrotta per oltre due anni e mezzo.
art. 4, comma 1, lett. a), legge regionale n. 5 del 2013
Il rispetto dei relativi requisiti è questione suscettibile di ulteriore esame nella fase di merito.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione di una disciplina transitoria riferita alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della norma, la mera preesistenza formale dell’esercizio non è sufficiente quando l’attività effettiva sia rimasta interrotta per un periodo superiore a due anni e mezzo.
- Nella fase cautelare d’appello, la verifica dell’interpretazione normativa può essere svolta in termini sommari; le questioni ulteriori relative al possesso dei requisiti sostanziali possono essere riservate alla decisione di merito.
- Quando il periculum in mora deriva da nuovi provvedimenti amministrativi adottati dopo l’atto o la sentenza oggetto del giudizio, la tutela deve essere esercitata direttamente contro tali nuovi provvedimenti, anche mediante una distinta domanda cautelare.
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