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Ordinanza

Ordinanza n. 2115/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Preso atto della dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione, il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116 c.p.a. La pronuncia riguarda la sola istanza di accesso e non contiene una decisione sulle contestazioni concernenti l'esclusione dalla procedura e gli atti della selezione.

TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 2 marzo 2026, relativa alla procedura per il conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. per l'anno 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, tra gli altri atti, le graduatorie provvisoria e definitiva e il bando relativi agli incarichi vacanti R.U.A.P. per l'anno 2025, nella parte in cui era stata esclusa dalla procedura. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 2 marzo 2026 e la declaratoria del diritto di accedere alla documentazione relativa alla procedura di selezione, con conseguente ordine di esibizione a carico dell'amministrazione. Nel corso della camera di consiglio del 24 giugno 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sulla domanda di accesso.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il decorso del termine sull'istanza di accesso determina il silenzio-rigetto impugnabile secondo la disciplina prevista dalla legge.

  • art. 116 c.p.a.

    declaratoria del diritto della ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente ... di esibizione

    Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; nel caso concreto, la relativa domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La domanda giudiziale di accesso agli atti è improcedibile quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, configurandosi una sopravvenuta carenza di interesse.
  • La declaratoria di improcedibilità della domanda di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non comporta, in assenza di una specifica decisione, alcuna pronuncia sulle autonome censure proposte contro gli atti della procedura amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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