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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25265/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Biella che lo aveva ritenuto responsabile del reato di minaccia per l'invio di tre messaggi intimidatori al cellulare della persona offesa. Ha articolato due motivi: (1) la condotta non sarebbe idonea a incidere sulla libertà morale della persona offesa e la motivazione sarebbe contraddittoria perché il giudice avrebbe riconosciuto l'assenza di una esplicita prospettazione di un male ingiusto e nondimeno avrebbe ritenuto sussistente il reato; (2) errata applicazione dell'art. 612 c.p., poiché la minaccia è reato istantaneo e l'effetto intimidatorio si sarebbe manifestato solo posteriormente, quando la vittima, venuta a conoscere la paternità dell'utenza, era stata informata dalla propria fidanzata della pericolosità del Terzuoli.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati: l'art. 612 c.p. è un reato di pericolo a forma libera che si consuma quando la minaccia viene percepita dalla persona offesa; l'idoneità del mezzo va valutata anche in relazione al contesto complessivo. I messaggi, pur oggettivamente equivoci, hanno manifestato efficacia minacciosa quando la vittima ha capito chi fosse il mittente (ex compagno della donna con cui era in relazione), per cui la condotta era idonea a intimidire indipendentemente dal fatto che l'effetto intimidatorio concreto si sia manifestato in momento successivo. Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma applicata come reato di pericolo a forma libera che si consuma quando la minaccia è percepita dalla persona offesa; l'idoneità della condotta va valutata anche in base al contesto e non solo al contenuto letterale del messaggio

Massime di principio

  • La minaccia ai sensi dell'art. 612 c.p. è un reato di pericolo: conta l'idoneità della condotta a intimorire nel momento in cui è percepita dalla vittima, non l'effettiva lesione della libertà psichica che può manifestarsi anche successivamente
  • L'oggettivo contenuto testuale di un messaggio non è l'unico parametro: va valutato il contesto complessivo (relazioni tra le parti, identità del mittente, antecedenti, modo e circostanza dell'invio) per stabilire se una comunicazione è idonea a costituire minaccia
  • Frasi o comportamenti apparentemente neutri possono integrare la minaccia se, alla luce delle circostanze specifiche, evocano la prospettazione di un male ingiusto
  • La circostanza che l'effetto intimidatorio si manifesti in un momento successivo alla ricezione della comunicazione non esclude la consumazione del reato, perché rileva il momento della percezione/idoneità del mezzo

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