Cassazione Civile, Ordinanza n. 03771/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 10308/2023, integrando il dispositivo con la formula necessaria a riconoscere la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa. Si tratta di una decisione limitata alla correzione del testo del precedente provvedimento, senza riesame del merito della controversia originaria.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La vicenda nasce da una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso proposto da un'azienda sanitaria provinciale contro una società di laboratorio di analisi cliniche, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente. In quel provvedimento, però, non era stata riportata la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, nonostante la relativa richiesta. Il difensore della parte vittoriosa ha quindi proposto istanza di correzione di errore materiale, limitatamente alla mancata indicazione della distrazione delle spese. La Corte ha ritenuto che la mancanza integrasse un errore materiale e ha accolto l'istanza, disponendo l'integrazione del dispositivo con l'espressione 'procuratore distrattario del' prima delle parole 'in favore del'.
Massime di principio
- La mancata indicazione, nel dispositivo di un provvedimento, della distrazione delle spese processuali in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta può integrare un errore materiale correggibile.
- L'errore materiale è ravvisabile quando il tenore complessivo del provvedimento consente di desumere con chiarezza la volontà decisoria della Corte, ma il dispositivo non la esprime correttamente.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è strumentale alla mera rettifica formale del provvedimento e non comporta riesame del merito della decisione originaria.
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