Cassazione Civile, Ordinanza n. 17166/2022 del 26/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parti private)
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello di Perugia emesso in sede di rinvio dopo una precedente cassazione limitata alla liquidazione delle spese. La controversia originaria riguardava un giudizio ex L. n. 89/2001 (equa riparazione per irragionevole durata di altro procedimento) instaurato da molti istanti, tra cui i ricorrenti, e definito con liquidazione di un indennizzo e delle spese. In sede di legittimità era già stato cassato il primo decreto per mancato rispetto dei minimi tariffari. Nel nuovo decreto la Corte territoriale aveva rideterminato le spese, ma i ricorrenti sostenevano che le somme liquidate per il giudizio originario, per il giudizio di Cassazione e per il giudizio di rinvio fossero ancora inferiori ai minimi previsti dai parametri del d.m. n. 55/2014 e del d.m. n. 37/2018, in violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c. Con il secondo motivo lamentavano inoltre il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, per non avere il giudice di rinvio riconosciuto l'aumento del compenso per l'assistenza prestata a più parti con identica posizione processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di merito definito con il decreto originario n. 1839/2018, perché la somma di euro 576,00 non rispettava il limite del decoro professionale e si discostava ingiustificatamente dai valori minimi tabellari applicabili. Ha invece ritenuto corrette le liquidazioni per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio, poiché il valore della controversia andava determinato sul "disputatum" e, nel caso di specie, lo scaglione applicabile era quello fino a euro 1.100. Ha poi respinto il secondo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione implicita del diniego dell'aumento per pluralità di parti, desumibile dalle ragioni di speciale semplicità della causa e del rito camerale. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato solo nel punto relativo alle spese del primo giudizio e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha liquidato tali spese in euro 1.198,50 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre condannato il Ministero alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come base della condanna alle spese a carico della parte soccombente e della liquidazione delle stesse secondo parametri congrui
art. 2233, comma 2, c.c.
impone che il compenso dell'avvocato non sia liquidato in misura simbolica o comunque non consona al decoro della professione
d.m. n. 55/2014
utilizzato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali, con richiamo ai minimi tabellari e alla riduzione massima per speciale semplicità dell'affare
d.m. n. 37/2018
richiamato quale modifica dei parametri tariffari applicabili alla liquidazione dei compensi
art. 4 d.m. n. 55/2014
consente l'aumento del compenso per assistenza a più parti con identica posizione processuale, ma il diniego può risultare anche implicitamente motivato
art. 392 c.p.c.
richiamato per il giudizio di riassunzione dopo cassazione con rinvio
art. 93 c.p.c.
richiamato in tema di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
art. 360 c.p.c.
richiamato nel vaglio dei motivi di ricorso per cassazione e dei relativi vizi deducibili
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giudiziari
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma processuale che impone la motivazione della decisione
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle spese, il controllo sulla liquidazione dei compensi deve verificare il rispetto dei parametri tariffari e del limite del decoro professionale: una liquidazione sostanzialmente simbolica o ingiustificatamente discosta dai minimi non è legittima.
- Ai fini della liquidazione delle spese poste a carico del soccombente, il valore della controversia va determinato secondo il criterio del "disputatum"; se il giudizio di impugnazione riguarda solo le spese del grado precedente, il valore è dato dall'importo delle spese liquidate nel grado impugnato.
- Il giudice può discostarsi dai parametri tabellari solo entro i limiti consentiti dalla disciplina applicabile e con adeguata giustificazione, specie quando la precedente decisione di legittimità abbia già indicato i valori minimi corretti.
- Il diniego dell'aumento del compenso per l'assistenza prestata a più parti con identica posizione processuale può risultare anche implicitamente motivato quando la struttura complessiva della decisione rende incompatibile l'accoglimento della richiesta.
- L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari permane anche dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; tuttavia, ai fini della censura in cassazione, rileva la corretta sussunzione del vizio nei motivi di ricorso previsti dall'ordinamento.
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