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Sentenza

Sentenza n. 6195/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa: (i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202302157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali e atti presupposti relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alle linee guida per il ripiano degli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'azienda fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché gli atti presupposti e connessi, concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e le modalità di ripiano degli importi relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso dell'udienza straordinaria del 13 febbraio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo effettuato il versamento della quota ridotta del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018. Il Collegio ha rilevato che l'integrale versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione gravante sull'azienda fornitrice e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa agli importi dovuti per gli anni considerati. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento assolve gli obblighi delle aziende fornitrici relativi agli anni 2015-2018, estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il versamento integrale della quota del 25 per cento prevista dalla disciplina sopravvenuta per gli obblighi di ripiano delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione gravante sull'azienda e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa agli importi oggetto di definizione.
  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione a seguito dell'adempimento che estingue l'obbligazione dedotta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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