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Sentenza

Sentenza n. 212/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza di accoglimento n. 204/2024 del 20.06.2024 resa dal Dott. Giovanni Iannielli quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, all'esito del giudizio R.G. n. 11/2024, con particolare riferimento al capo dispositivo della sentenza che ha accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del benefici economico “Carta docenti” di cui all'articolo 1, co. 121 della legge n. 107/15 per gli anni 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.

Giustizia amministrativa202500834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docenti per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno, divenuta irrevocabile e regolarmente notificata all'Amministrazione. Il giudicato aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico della Carta docenti previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile poiché, dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli 120 giorni per l'esecuzione dopo l'investitura da parte del creditore. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico “Carta docenti”

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto al beneficio economico già accertato dal giudicato del Giudice del Lavoro.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla distrazione delle spese nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Il ricorso in ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • In presenza di un giudicato favorevole non eseguito e di un'amministrazione che non contesti la spettanza o l'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere e all'istanza del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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