Cassazione Penale, Ordinanza n. 01517/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di omesso versamento IVA è rimasta ferma, con il solo beneficio della non menzione già riconosciuto in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, gli aveva riconosciuto il beneficio della non menzione e lo aveva comunque condannato per omesso versamento dell'IVA. Con il primo motivo ha dedotto la nullità del procedimento per asserita violazione degli artt. 417 e 429 c.p.p.; con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 530 c.p.p. La Corte ha rilevato che il primo motivo introduceva questioni non dedotte in appello e quindi non proponibili per la prima volta in cassazione. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché riproduceva censure di merito già vagliate e disattese, senza specifica critica alla motivazione, e perché mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del compendio probatorio, senza individuare specifici travisamenti della prova.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 74/2000
integra il reato contestato, fondato sull'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulla base della dichiarazione annuale.
art. 417 c.p.p.
la deduzione della sua violazione non è esaminabile in cassazione quando non sia stata proposta con l'atto di appello.
art. 429 c.p.p.
la deduzione della sua violazione non è esaminabile in cassazione quando non sia stata proposta con l'atto di appello.
art. 530 c.p.p.
le censure che mirano a contestare l'apprezzamento probatorio e a sollecitare una diversa lettura delle prove non sono ammissibili se non denunciano specifici travisamenti delle risultanze processuali.
Massime di principio
- In cassazione non possono proporsi per la prima volta questioni di nullità del procedimento o del decreto/sentenze di merito se non sono state dedotte nei precedenti gradi di giudizio, quando ciò comporti una nuova contestazione non devoluta al giudice di appello.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera riproposizione di censure di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito, né può chiedere una rivalutazione del materiale probatorio.
- La denuncia di violazione dell'art. 530 c.p.p. è inammissibile se non individua specifici travisamenti della prova o manifeste illogicità della motivazione, ma si limita a contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali.
- Nel reato di omesso versamento IVA la responsabilità può essere affermata sulla base dell'accertamento fiscale che evidenzi il mancato versamento dell'imposta dovuta entro i termini di legge, in assenza di elementi idonei a contrastarne le risultanze.
Come è indicizzato
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