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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28677/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile di furto pluriaggravato (art. 625 n.2 e n.3 c.p.) insieme a Villena Salazar Milagros Del Pilar. I motivi di cassazione sono: (1) erronea qualificazione del fatto come furto consumato e non tentato, alla luce della giurisprudenza che considera tentativo il caso in cui la vigilanza abbia monitorato l'azione prima del superamento della barriera; (2) erronea applicazione dell'aggravante del mezzo fraudolento (n.2) in presenza di casse self-service, sostenendo che l'apertura automatica delle barriere sia una situazione creata dal venditore e non configurante mezzo fraudolento; (3) erronea applicazione dell'aggravante della detenzione di arma impropria (n.3), perché il ricorrente ignorava la presenza delle forbicine nella borsa della complice e, secondo art. 59, comma 2 c.p., tale circostanza non gli sarebbe imputabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del reato come furto consumato perché l'addetto alla vigilanza non aveva monitorato costantemente tutta l'azione e l'appropriazione effettiva della merce era avvenuta (tra l'altro la complice ha tentato di disfarsi di merce nel bagno). Ha confermato l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. ritenendo che l'utilizzo di uno scontrino di modesto importo per aprire le barriere e far passare un carrello colmo costituisce mezzo fraudolento volto a mascherare la sottrazione di merce. Ha altresì confermato l'aggravante di cui all'art. 625 n.3 c.p., considerando le forbicine rinvenute nella borsa della complice come "arma impropria" e ritenendo che la circostanza aggravante sia imputabile anche per colpa al ricorrente, posto che si era associato con persona che deteneva tale oggetto. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali e la sentenza impugnata è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p. comma 1 n. 2

    L'aggravante del mezzo fraudolento può essere integrata dall'uso di stratagemmi volti ad eludere la vigilanza del venditore, come l'utilizzo di uno scontrino modesto per aprire le barriere delle casse self-service e consentire il passaggio di merce non pagata

  • art. 625 c.p. comma 1 n. 3

    La detenzione, anche da parte della complice, di un oggetto rientrante nella nozione di "arma impropria" (qui, forbicine) integra la circostanza aggravante; tale circostanza può essere valutata a carico dell'agente anche se egli afferma di non averla conosciuta, purché si riscontri colpa nella sua scelta di associarsi

  • art. 59 comma 2 c.p.

    Norma richiamata dalla difesa per sostenere l'inesistenza di imputazione delle circostanze aggravanti in caso di ignoranza; la Corte ha ritenuto applicabile invece il principio che l'aggravante è imputabile per colpa se l'agente avrebbe potuto agevolmente accertare la circostanza

  • art. 4 L. n. 110/1975

    La presenza delle forbicine è stata valutata alla stregua degli oggetti indicati dalla normativa sugli strumenti atti ad offendere, ricondotte alla nozione di "arma impropria"

  • Sentenza S.U. n. 52117/2014 (giurisprudenza)

    Principio richiamato dalla difesa secondo cui il monitoraggio continuo della vigilanza che impedisca la fuoriuscita dalla sfera di controllo della merce può configurare soltanto il tentativo; la Corte ha tuttavia escluso l'applicabilità nel caso concreto perché la vigilanza non era continuativa in tutte le fasi

Massime di principio

  • Per distinguere furto consumato da furto tentato in supermercati con casse self-service è decisivo accertare se la vigilanza abbia monitorato l'intera azione fino al punto in cui la disponibilità autonoma della merce è divenuta effettiva: interventi preventivi e continui possono trasformare il fatto in tentativo
  • L'uso di stratagemmi che danno l'apparenza di un acquisto (es. passaggio di uno scontrino di basso valore per aprire barriere) può integrare l'aggravante del mezzo fraudolento ai sensi dell'art. 625 n.2 c.p.
  • La presenza, anche nella disponibilità di un complice, di oggetti qualificabili come arma impropria (forbici, ecc.) può integrare l'aggravante di cui all'art. 625 n.3 c.p.; tale circostanza può essere imputata al soggetto per colpa se questi avrebbe potuto agevolmente accertarne l'esistenza
  • In casi analoghi è strategico per la difesa documentare temporalmente e tecnicamente l'intervento della vigilanza (registrazioni video, testimonianze) e dimostrare l'assenza di disponibilità autonoma della merce prima dell'intervento per sostenere la natura tentata del reato
  • Per il pubblico ministero e per l'accusa, acquisire prove della modalità fraudolenta (es. scontrini, registrazioni casse, numero articoli rispetto al pagamento) e rinvenimenti di oggetti in borse o indumenti della complice rafforza il convincimento sulla consumazione e sulle circostanze aggravanti

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