Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20192/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto qualificato dalla lavoratrice come appalto non genuino tra un'azienda sanitaria e una cooperativa sociale, nell'ambito del quale ella era stata assunta dalla cooperativa per svolgere mansioni di assistenza sanitaria non medica presso una residenza sanitaria per anziani. La lavoratrice ha ottenuto in primo grado la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di differenze retributive calcolate secondo il CCNL del comparto sanità pubblica, ritenendo che il contratto fosse in realtà una somministrazione illecita di manodopera. La sentenza di appello favorevole all'azienda era stata cassata per difetto di integrità del contraddittorio, con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d'Appello ha confermato l'accertamento della non genuinità dell'appalto e la condanna risarcitoria. Con il ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 29, comma 1, e 20 d.lgs. n. 276 del 2003 nonché dell'art. 1655 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato il rapporto come appalto c.d. pesante e, da tale premessa, avesse tratto indebitamente la conclusione della non genuinità del contratto. La resistente lavoratrice e la cooperativa hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre chiarito che la Corte d'Appello non aveva fondato la decisione su un errore di qualificazione come appalto pesante, ma aveva accertato in fatto l'assenza di un'autonoma organizzazione del lavoro da parte della cooperativa e dunque la mancanza dei requisiti del genuino appalto, anche in un appalto c.d. leggero. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; la ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti della lavoratrice, mentre le spese sono state compensate nei confronti della cooperativa, che non aveva concluso per l'accoglimento o il rigetto del ricorso. È stato altresì dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto

    la denuncia formale di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti accertati dal giudice territoriale

  • art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003

    nel definire l'appalto genuino rispetto alla somministrazione di lavoro richiama la permanenza in capo all'appaltatore del potere direttivo e organizzativo e l'assunzione del rischio di impresa

  • art. 20 d.lgs. n. 276 del 2003

    è richiamato come norma che disciplina la somministrazione di lavoro, posta a confronto con l'appalto genuino

  • art. 1655 c.c.

    la nozione codicistica di appalto è richiamata per individuare gli elementi essenziali del contratto, in particolare organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio da parte dell'appaltatore

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    viene richiamato quale base del procedimento camerale di trattazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in ragione dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La distinzione tra appalto c.d. leggero e appalto c.d. pesante non esonera comunque dall'accertare la sussistenza di un'autonoma organizzazione dell'appaltatore e dell'assunzione del rischio d'impresa; anche nell'appalto leggero l'uso di mezzi del committente non basta, di per sé, a escludere la genuinità del contratto.
  • La genuinità dell'appalto richiede che l'appaltatore mantenga il potere direttivo e organizzativo sui lavoratori impiegati e sopporti il rischio d'impresa; la mancanza di tali elementi può condurre alla riqualificazione del rapporto come somministrazione illecita di manodopera.
  • La cassazione della precedente sentenza d'appello per nullità processuale determina la totale rinnovazione del giudizio di secondo grado, senza vincoli derivanti dal precedente esito di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.