Cassazione Penale, Sentenza n. 06222/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la confisca di somme (circa €260.000) disposta quale misura di prevenzione patrimoniale. Il ricorrente, tramite due motivi, ha denunciato: (1) violazione dell'art. 10 comma 3 d.lgs. 159/2011 per motivazione assente o meramente apparente in relazione alla correlazione temporale tra gli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità; (2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 4 comma 1 lett. c) in relazione all'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione per mancato accertamento del requisito dell'abitualità degli illeciti lucrogenetici.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito circa la pericolosità generica e la correlazione temporale tra condotte lucrogenetiche e disponibilità patrimoniali: emergono nel periodo 2015-2024 episodi lucrogenetici (rinvenimento di ingenti somme in contanti nel 2021, con modalità di occultamento e tentativo di disfarsene, nonché una rapina definita con patteggiamento nel 2024 per €12.000) e una forte sproporzione tra le disponibilità e i redditi leciti dichiarati (€33.000 dal 2015 al 2021). La Corte ha inoltre ricordato il limite dell'impugnazione in Cassazione nelle misure di prevenzione patrimoniale (solo vizio di violazione di legge) e ha ritenuto la motivazione di merito non affetta da vizi tali da integrarne la nullità o renderla meramente apparente.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione) - art. 10 comma 3
"avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore ..."
Limita il ricorso in Cassazione ai soli profili di violazione di legge contro i decreti della Corte di appello in materia di misure di prevenzione patrimoniali; quindi in sede di legittimità non è in linea di principio consentito un controllo ampio sulla motivazione di merito, salvo che questa risulti del tutto carente o meramente apparente.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 27
"per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10"
Ricollega le norme procedurali di impugnazione degli atti di prevenzione patrimoniale all'art. 10, confermando la limitazione del sindacato in Cassazione ai soli vizi di legge.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 1 lett. b) e art. 4 comma 1 lett. c)
Definiscono la nozione di pericolosità generica e i criteri per l'applicazione delle misure di prevenzione: occorre accertare la sussistenza di condotte lucrogenetiche (delitti idonei a produrre reddito illecito) e la loro collocazione temporale tale da comprovare abitualità e attualità della pericolosità; la Corte ha ritenuto sussistenti tali requisiti alla luce dei fatti e della sproporzione patrimoniale.
codice di procedura penale - art. 444
Norma processuale sul rito abbreviato o sul patteggiamento (definizione della posizione processuale). Nel caso specifico, il ricorrente aveva definito la propria posizione per il reato di rapina con i benefici dell'art. 444, elemento usato in sede di prevenzione come fatto lucrogenetico contabilizzato nella valutazione della pericolosità.
codice di procedura penale - art. 125 comma 3
Richiama l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte di legittimità ricorda che la motivazione meramente apparente o del tutto carente può costituire vizio deducibile in Cassazione.
disposizioni attuative cod. proc. pen. - art. 173 disp. att.
Prevede limiti e modalità di esposizione dei motivi nel ricorso, richiamata nella sentenza con riferimento ai limiti di enunciazione delle censure.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniale il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per violazione di legge (art.10 d.lgs. 159/2011); i vizi di motivazione sono sindacabili solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente.
- La pericolosità generica richiede la presenza di condotte lucrogenetiche (che generano redditi illeciti) collocate in un arco temporale valutabile: la correlazione temporale e l'abitualità possono essere desunte da plurime evidenze anche non definitive penalmente, purché motivate.
- La sproporzione tra disponibilità patrimoniali e redditi leciti è un elemento significativo e, se contestualizzato a fatti concreti (occultamento, modalità di custodia, tentativo di disfarsene, intercettazioni), può giustificare il ragionevole sospetto di provenienza illecita e l'integrazione del requisito dell'abitualità.
- Il giudice di prevenzione può utilizzare anche elementi presi da procedimenti penali non definitivi per formare il proprio convincimento di pericolosità, ma deve esplicitare le ragioni per cui tali elementi sono sintomatici della pericolosità; in mancanza la decisione può essere censurata.
- Per resistere efficacemente a misure di prevenzione patrimoniale conviene dimostrare: a) fonti lecite congrue e documentate delle disponibilità contestate; b) assenza di indici tipici di occultamento o di tentativo di disfarsi; c) discontinuità temporale o episodicità degli episodi lucrogenetici; d) carenza probatoria sui nessi causali tra attività illecite e beni.
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