Sentenza n. 10715/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del riscontro parziale del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma prot. n. 30019/2025 del 9 settembre 2025 trasmesso in pari data e degli atti presupposti anche consiliari e non noti e relativo all’istanza di accesso agli atti avanzato in data 4 agosto 2025; - del diniego all’istanza di accesso agli atti trasmesso via pec in data 19 settembre 2025 e dell’estratto del verbale, allegato, dell’adunanza del 18 settembre 2025 e del verbale dell’adunanza non nota del Coa Roma del 18 settembre 2025 che deliberava, a maggioranza, di rigettare l’istanza di accesso agli atti «in quanto non suffragata da elementi che rappresentino l’interesse concreto ed attuale da parte dell’istante alla conoscenza di quanto richiesto» e come meglio riportato nell’estratto del verbale dell’adunanza del 18 settembre 2025 in atti e che si impugna integralmente e delle delibere presupposte e consequenziali; - di ogni atto direttamente e/o indirettamente connesso, conseguenziale e/o presupposto agli atti sopra indicati, e di ogni adunanza anche precedente e successiva, anche non conosciuto e sempre in parte qua e nella parte in cui limita il diritto di accesso del ricorrente e comunque di ogni atto depositato e da intendersi espressamente impugnato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tranfa Alessio il 17 dicembre 2025: del riscontro parziale ricevuto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma in data 20 novembre 2025 e degli allegati elenchi delle presenze della struttura consiliare per le difese di ufficio delle adunanze del 9 giugno 2025, 12 marzo 2025, 22 gennaio 2025, 9 dicembre 2024, 15 novembre 2024, 1° ottobre 2024, 16 luglio 2024, 13 maggio 2024, 20 marzo 2024, 19 febbraio 2024, 20 dicembre 2023, 20 novembre 2023, 17 ottobre 2023, 18 settembre 2023 e del 19 giugno 2023 del tutto omissati; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tranfa Alessio il 15 gennaio 2026: - del riscontro ricevuto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma in data 17 dicembre 2025 contenente gli estratti dal verbale delle adunanze del 18 settembre 2025, del 25 settembre 2025, del 2 ottobre 2025, del 9 ottobre 2025, del 6 novembre 2025, del 13 novembre 2025 e del 20 novembre 2025 in cui sono contenuti numerosi «omissis»; - di ogni atto direttamente e/o indirettamente connesso, conseguenziale e/o presupposto agli atti sopra indicati, e di ogni adunanza anche precedente e successiva, anche non conosciuto e sempre in parte qua e nella parte in cui limita il diritto di accesso del ricorrente e comunque di ogni atto depositato e da intendersi espressamente impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: riscontri parziali e dinieghi del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma relativi a istanze di accesso ai verbali e agli elenchi delle presenze concernenti l'approvazione e la modifica del regolamento sulle difese d'ufficio
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha domandato, ai sensi degli artt. 22 ss. e 24, comma 7, l. 241/1990, l'accesso difensivo ai verbali delle commissioni e delle adunanze del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma relative all'approvazione del nuovo regolamento sulle difese d'ufficio, nonché agli elenchi dei partecipanti e dei presenti alle riunioni. Il Consiglio ha consentito un'ostensione soltanto parziale, oscurando nominativi, firme, indicazioni dei partecipanti, consiglieri intervenuti e operazioni di voto, e ha poi respinto la richiesta integrale ritenendo non dimostrato l'interesse concreto e attuale. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato ulteriori riscontri parziali, nei quali risultavano integralmente omessi gli elenchi delle presenze e numerosi passaggi dei verbali. Sono stati dedotti: la sussistenza dell'interesse difensivo, in quanto gli atti erano strumentali all'impugnazione del regolamento; l'illegittimità dell'oscuramento dei nominativi dei partecipanti e dei consiglieri intervenuti; l'impossibilità di verificare i quorum costitutivi e deliberativi e la regolarità delle operazioni di voto; la contraddittorietà dell'ostensione parziale; l'inutilità degli elenchi totalmente omissati; l'erroneo richiamo alla tutela dei dati personali, alle opinioni politiche e all'esclusione prevista dall'art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990. Il Consiglio ha eccepito, tra l'altro, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni in rito. Non vi era sopravvenuta carenza di interesse, poiché la trasmissione di fogli presenze completamente oscurati non consentiva di conoscere l'identità e la qualità dei partecipanti, impedendo la verifica del quorum costitutivo; inoltre, le modifiche sopravvenute al regolamento sulle difese d'ufficio non incidevano sull'interesse all'accesso agli atti del procedimento. Nel merito, il Collegio ha qualificato l'istanza come accesso difensivo, autonomo rispetto al giudizio nel quale i documenti potranno essere utilizzati. L'interesse concreto e attuale risultava dal rapporto strumentale tra la conoscenza della regolarità dell'iter seguito dal Consiglio e l'esercizio delle prerogative difensive contro il regolamento. L'ostensione parziale è stata ritenuta insoddisfacente perché l'omissione dei partecipanti, degli intervenienti, delle firme e delle operazioni di voto impediva di verificare sia il quorum costitutivo sia quello deliberativo e di valutare eventuali conflitti di interesse. Il richiamo ai dati personali è stato ritenuto non idoneo: la partecipazione a un ente pubblico elettivo comporta una riduzione della tutela della riservatezza e i nominativi dei soggetti intervenuti erano necessari per l'esercizio della difesa. Il Collegio ha escluso che le posizioni espresse in sede assembleare costituissero, per ciò solo, opinioni politiche sottratte all'accesso, da intendere invece in senso più ristretto come convinzioni personali concernenti il rapporto tra individuo e potere costituito. È stato altresì ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990 e incompatibile con il regolamento interno del Consiglio, che non prevedeva un'esclusione generale per gli atti delle strutture interne e consentiva limitazioni agli atti endoprocedimentali solo per evitare strumentalizzazioni idonee a compromettere il funzionamento dell'organo, evenienza non configurabile dopo la conclusione del procedimento. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti nei limiti della motivazione; il Consiglio è stato ordinato di consentire, entro trenta giorni, l'accesso integrale e l'estrazione di copia dei verbali e degli elenchi indicati al paragrafo 41, limitatamente alla trattazione del regolamento sulle difese d'ufficio. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina generale dell'accesso ai documenti amministrativi, applicata alla richiesta di conoscenza degli atti del Consiglio dell'ordine.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'accesso difensivo deve essere consentito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; nel caso concreto fondava l'accesso integrale agli atti utili a contestare il regolamento.
art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990
La disposizione, concernente l'attività normativa, di programmazione e pianificazione, non giustificava il diniego degli atti richiesti, anche perché non applicabile secondo il regolamento interno del Consiglio agli atti delle strutture interne nel caso esaminato.
art. 116 c.p.a.
Il giudice dell'accesso deve verificare la sussistenza dell'interesse all'ostensione, ma non può anticipare il giudizio sull'ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel diverso giudizio in cui potranno essere utilizzati.
art. 48 c.p.a.
È richiamato per dare atto della trasposizione in sede giurisdizionale dei ricorsi straordinari proposti contro i regolamenti sulle difese d'ufficio.
Massime di principio
- L'accesso difensivo costituisce un diritto strumentale, ma autonomo, rispetto all'azione o alla difesa in un altro giudizio: è sufficiente dimostrare il nesso di strumentalità in astratto tra la conoscenza dei documenti e l'esercizio delle prerogative difensive, senza che l'amministrazione o il giudice dell'accesso possano anticipare la valutazione sull'ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio principale.
- Quando l'accesso riguarda verbali di organi collegiali e l'interesse difensivo consiste nel verificare la regolarità della deliberazione, l'ostensione deve comprendere i nominativi e la qualità dei partecipanti, gli intervenienti, gli elenchi delle presenze e, ove rilevanti, le operazioni di voto; l'oscuramento di tali elementi rende l'accesso non satisfattivo perché impedisce di verificare i quorum e l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse.
- La tutela dei dati personali non giustifica l'oscuramento generalizzato dei nominativi di soggetti che partecipano a un ente pubblico elettivo e intervengono nella formazione della volontà dell'organo, quando tali dati siano necessari all'esercizio dell'accesso difensivo.
- La nozione di opinione politica, quale limite all'accesso, non comprende ogni giudizio di valore o posizione espressa in una sede assembleare, ma riguarda più restrittivamente le convinzioni personali attinenti al rapporto tra l'individuo e il potere costituito.
- La trasmissione di documenti con nominativi, firme e dati identificativi integralmente oscurati non determina la sopravvenuta carenza di interesse all'accesso quando tali elementi siano proprio quelli necessari per verificare la regolarità della composizione e dell'attività dell'organo collegiale.
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