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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14077/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e l'erronea qualificazione giuridica dei fatti come furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., sostenendo in sostanza che la sottrazione del ciclomotore non integrasse tale fattispecie. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che il ciclomotore era stato sottratto all'interno del garage condominiale, pertinenza diretta dell'abitazione della persona offesa, con corretta sussunzione nel furto in abitazione. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, richiamando il principio per cui l'attenuante richiede un pregiudizio lievissimo, di valore pressoché irrisorio, da valutarsi non in relazione alle condizioni economiche del soggetto passivo ma al valore del bene e agli ulteriori effetti pregiudizievoli; nel caso concreto la motivazione della Corte territoriale era stata ritenuta adeguata nel negarne la configurabilità.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La sottrazione di un bene custodito nel garage condominiale, considerato pertinenza diretta dell'abitazione della persona offesa, integra il furto in abitazione.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutato in relazione al bene sottratto e agli ulteriori effetti dannosi, non alla capacità economica del danneggiato.

Massime di principio

  • Ai fini del furto in abitazione, rileva che la cosa sottratta si trovi in un ambiente che costituisca pertinenza diretta dell'abitazione, come un garage condominiale funzionalmente collegato all'appartamento della persona offesa.
  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure meramente fattuali sull'affermazione di responsabilità quando la motivazione di merito sia logicamente congrua e la doglianza si traduca in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone un pregiudizio oggettivamente minimo e va esclusa quando il valore del bene o le conseguenze della sottrazione non siano di entità irrisoria.
  • La capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico non è parametro decisivo per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.

Come è indicizzato

MaterieFurto
RamiDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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