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Ordinanza

Ordinanza n. 862/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno, sezione lavoro, n. 2388 del 14 dicembre 2020 ed alla sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., n. 381 del 4 settembre 2023.

Giustizia amministrativa202400755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione di sentenze del giudice del lavoro relative al pagamento di differenze stipendiali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Salerno, sezione lavoro, e della successiva sentenza della Corte d'Appello di Salerno, aventi a oggetto il pagamento di differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio a decorrere dall'11 settembre 2014, oltre accessori e detratte le somme già corrisposte. Con precedente sentenza, il TAR aveva accolto il ricorso, ordinato all'amministrazione di provvedere entro novanta giorni e nominato, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. Con successiva ordinanza il TAR aveva fornito chiarimenti e prorogato di sessanta giorni il termine assegnato al commissario. Il commissario ad acta ha quindi richiesto un'ulteriore proroga per il corretto espletamento dell'incarico.

La decisione

Il TAR ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta del commissario ad acta e ha prorogato di ulteriori novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza, il termine assegnato per l'esecuzione delle sentenze. L'ordinanza non definisce nuovamente il merito dell'ottemperanza e non modifica l'obbligo sostanziale già accertato, ma si limita a differire il termine per il completamento dell'attività commissariale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta quando ciò sia richiesto per consentire il corretto e completo espletamento dell'incarico di esecuzione del giudicato.
  • La proroga del termine assegnato al commissario ad acta decorre dalla comunicazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione, secondo quanto stabilito nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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