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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 398/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge processuale per presunta inutilizzabilità dell'accertamento tecnico svolto dai tecnici Enel (accertamento ritenuto dall'imputato irripetibile e privo delle garanzie difensive ex artt. 191, 360 c.p.p.); 2) vizio di impostazione dell'imputazione e mancata specificazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7) c.p., in violazione dell'art. 429 c.p.p. e dell'art. 6 par.3 CEDU; 3) vizio di motivazione e insufficienza probatoria (mancanza di misurazione dell'energia sottratta, impossibilità di provare al di là di ogni ragionevole dubbio l'appropriazione dell'energia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti e tre i motivi come manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'intervento dei tecnici dell'ente erogatore non costituisse un accertamento irripetibile della polizia giudiziaria, ma un controllo proprietario del contatore da parte dell'ente proprietario, la cui descrizione dei fatti è ammissibile come testimonianza; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che l'aggravante di cui all'art. 625 n.7) c.p. fosse sufficientemente dedotta dall'atto di accusa e dalla descrizione della manomissione del "gruppo di misura" in danno della rete pubblica; sul terzo motivo la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che ha accertato, anche per via indiziaria (es. il proseguimento della fruizione dell'abitazione dopo il distacco del contatore per morosità), l'impossessamento illecito dell'energia. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto, richiamata quale riferimento al titolo di reato per il fatto di impossessamento dell'energia; la Corte l'ha applicata unitamente all'art. 625 per la qualificazione del reato.

  • art. 625 cod. pen., n. 2) e n. 7)

    L'art. 625 n.2) (uso di violenza sulle cose) e n.7) (quando il furto è commesso ai danni di pubblica utilità/infrastruttura) sono stati ritenuti contestati e provati: la Corte ha ritenuto che la manomissione del "gruppo di misura" integri l'aggravante n.7) in quanto la cosa manomessa è parte dell'infrastruttura di erogazione pubblica.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie processuali relative agli accertamenti tecnici; la Corte ha ritenuto che il caso non riguardasse un accertamento irripetibile della polizia giudiziaria disciplinato dall'art.191 e che la descrizione del tecnico è equiparabile a testimonianza.

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle formalità per gli accertamenti irripetibili; la Corte ha escluso l'applicabilità perché l'intervento era un controllo proprietario dell'ente erogatore e non un atto della polizia giudiziaria.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali invocate per viziare l'accertamento; la Corte non ha ritenuto che le modalità dell'intervento tecniche abbiano avuto rilievo costitutivo di inutilizzabilità della prova.

  • art. 359 cod. proc. pen.

    Norma generale sui vizi di motivazione; il ricorrente la invocava per dedurre illogicità della motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata e non sindacabile in cassazione.

  • art. 429, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità dell'atto di citazione per mancata specificazione delle circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto che l'imputazione e la descrizione del fatto suffragassero l'indicazione dell'aggravante ex art.625 n.7) e quindi non sussistesse la nullità invocata.

  • art. 6 CEDU, par. 3 lett. a)

    Richiamato dal ricorrente per il diritto di essere informato in modo comprensibile dell'accusa; la Corte ha ritenuto che il requisito informativo fosse soddisfatto dalla descrizione fattuale nell'atto di accusa.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    Norma sorgente della facoltà di requisitoria scritta citata nel procedimento; qui utilizzata dal Procuratore generale per formulare la richiesta di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Un intervento tecnico effettuato da tecnici di un ente proprietario (es. ENEL) su richiesta del proprietario dell'immobile non è automaticamente un "accertamento irripetibile" della polizia giudiziaria: la relativa attività può produrre elementi ammissibili come dichiarazioni testimoniale se non configurata come atto della P.G.
  • Per far dichiarare l'inutilizzabilità di un accertamento è necessario che si tratti effettivamente di un atto irripetibile della polizia giudiziaria o del pubblico ministero, realizzato senza le formalità e le garanzie previste; controlli proprietari privati raramente soddisfano questa condizione.
  • L'aggravante prevista dall'art. 625 n.7) c.p. può ritenersi adeguatamente contestata se l'atto di accusa descrive fattualmente la manomissione di componenti riconducibili all'infrastruttura di erogazione (es. "gruppo di misura"), ossia quando sussiste il nesso funzionale con la fornitura pubblica.
  • La mancanza di una misurazione esatta della quantità sottratta non esclude automaticamente la condanna: la responsabilità può essere accertata anche su base indiziaria e ricostruzione logico-fattuale (es. continuazione della fruizione dopo distacco per morosità), purché la motivazione sia logica e adeguata.
  • Per tutelarsi in situazioni analoghe, chi è indagato dovrebbe tempestivamente chiedere l'intervento della polizia giudiziaria o del pubblico ministero qualora si ritenga che un accertamento tecnico possa essere irripetibile e si intendano preservare le garanzie difensive; in assenza di ciò, le risultanze tecniche possono rimanere utilizzabili come testimonianze.

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