Cassazione Civile, Ordinanza n. 28209/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 5196/2025, integrando il dispositivo con le parole "con distrazione a vantaggio del difensore dichiaratosi anticipatario" dopo l'espressione "oltre accessori come per legge". Ha inoltre escluso la regolamentazione delle spese del procedimento di correzione, perché in tale sub-procedimento non è configurabile una soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
Nel procedimento originario di legittimità, definito con ordinanza della Cassazione, era stata richiesta dal difensore della parte controricorrente la distrazione delle spese in proprio favore quale antistatario, sia nelle conclusioni del controricorso sia nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c. Nell'ordinanza poi pubblicata tale statuizione era stata omessa. La parte interessata ha quindi depositato un'istanza segnalando l'omissione e chiedendo la correzione dell'errore materiale. La Corte ha trattato l'istanza come procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c., rilevando che l'omissione della distrazione era effettivamente presente e che lo strumento corretto era quello emendativo. La sentenza affronta anche il tema delle spese del procedimento di correzione, escludendone la liquidazione per la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento e per l'assenza di soccombenza.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
consente la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario; la richiesta può essere formulata nelle difese e, se omessa nel dispositivo, l'omissione è emendabile.
art. 391-bis c.p.c.
la correzione dell'errore materiale nei provvedimenti della Cassazione può essere chiesta dalla parte o rilevata d'ufficio in qualsiasi tempo; l'istanza sollecitatoria può convertirsi nel procedimento officioso di correzione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
il procedimento camerale di definizione del ricorso in Cassazione, dopo la riforma, si coordina con il procedimento di correzione degli errori materiali.
artt. 287 e ss. c.p.c.
costituiscono il modello procedurale della correzione degli errori materiali applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione.
art. 91 c.p.c.
non si applica la regola della soccombenza per la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione degli errori materiali, poiché manca un vero contrasto tra le parti sul merito della controversia.
Massime di principio
- L'omissione nel dispositivo della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando la relativa richiesta sia stata ritualmente formulata, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
- L'istanza di parte diretta a segnalare l'errore materiale nella decisione della Cassazione può essere trattata come sollecitazione del potere officioso di correzione previsto dall'art. 391-bis c.p.c., anche senza un autonomo ricorso formale.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali davanti alla Corte di cassazione non va normalmente liquidato un autonomo capo di spese, perché non si determina una soccombenza in senso tecnico ai fini dell'art. 91 c.p.c.
- La correzione del provvedimento non incide sull'assetto sostanziale della controversia già definita, ma mira solo a rendere il dispositivo conforme alla volontà decisoria effettivamente espressa.
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