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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33965/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) vizio nella valutazione e applicazione congiunta degli artt. 178 cod. proc. pen., 23-bis L. 176/2020 e degli artt. 3 e 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati, deducendo la nullità per omissione di rinvio da parte del giudice d'appello dopo comunicazione telematica dell'adesione all'astensione inviata il 26/03/2021 (adesione allo sciopero indetto il 12/03/2021); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (domanda di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale secondo cui il procedimento d'appello doveva essere definito con rito cartolare ai sensi dell'art. 23-bis L. n. 176/2020 e che l'art. 3 del codice di autoregolamentazione presuppone un atto processuale che richieda la presenza, anche non obbligatoria, dell'avvocato; tale presupposto non sussiste quando il giudizio d'appello si svolge in camera di consiglio senza partecipazione delle parti. Il secondo motivo è stato ritenuto sindacabile solo nel merito: la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse congrua e priva di vizi logico-giuridici, avendo rilevato la gravità del fatto (recidiva specifica per guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico superiore a 2 g/l, guida notturna e provocazione di incidente con ingenti danni), escludendo quindi la configurabilità della particolare tenuità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente in tema di nullità a regime intermedio; la Corte ha ritenuto che, anche considerando le norme sulle nullità, non fosse stata dimostrata una nullità rilevante perché il procedimento era da definirsi con rito cartolare

  • art. 23-bis L. n. 176/2020

    La norma è stata interpretata nel senso che il procedimento d'appello in concreto era definibile con rito cartolare; ciò autorizza la trattazione senza la presenza dell'avvocato e rende inapplicabile l'eccezione di nullità derivante dall'adesione all'astensione

  • art. 3 codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati

    Secondo la Corte l'art. 3 presuppone lo svolgimento di un atto o di una udienza in cui sia prevista la presenza, anche non obbligatoria, dell'avvocato; non si applica quando il giudizio d'appello si svolge in camera di consiglio senza partecipazione delle parti

  • art. 4 codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati

    Richiamato dal ricorrente ma, insieme all'art. 3, non ritenuto applicabile al caso in cui il procedimento è deciso in camera di consiglio con rito cartolare

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha valutato che la causa di non punibilità per particolare tenuità non è configurabile quando i fatti presentano allarmante gravità (recidiva specifica, alto tasso alcoolemico, guida notturna e conseguente incidente con ingenti danni); la valutazione delle circostanze di fatto è rimessa al giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è irragionevole o contraddittoria

Massime di principio

  • L'adesione dell'avvocato a uno sciopero/astensione non determina automaticamente la nullità dell'udienza: l'astensione può giustificare il rinvio solo se l'atto processuale richiede concretamente la presenza dell'avvocato; se il procedimento è definibile con rito cartolare o deciso in camera di consiglio, il giudice può procedere.
  • Le questioni relative alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) sono valutazioni di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione del giudice di merito è illogica, contraddittoria o carente sotto il profilo giuridico.
  • Fatti che evidenziano maggiore gravità — come recidiva specifica, tasso alcolemico molto elevato, guida notturna e provocazione di incidente con danni rilevanti — ostano al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
  • Il rigetto di un ricorso infondato in Cassazione può comportare condanne alle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; pertanto è opportuno valutare con attenzione l'ammissibilità e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso

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