Cassazione Civile, Ordinanza n. 33513/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione richiedendo l'imposta di registro proporzionale in relazione all'enunciazione, contenuta in un atto di assegnazione di un immobile sociale a una socia, di un pregresso finanziamento soci. I contribuenti avevano sostenuto che: a) il finanziamento enunciato aveva cessato i propri effetti perché l'immobile era stato assegnato alla socia a compensazione del credito da lei vantato, con conseguente venir meno dell'obbligo restitutorio almeno per la parte corrispondente; b) difettava una vera e propria enunciazione ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, poiché nell'atto di cessione vi sarebbe stata solo una menzione descrittiva del debito e non un richiamo giuridicamente autosufficiente dell'atto enunciato; c) la sentenza d'appello avrebbe inoltre omesso di pronunciarsi adeguatamente sulle censure relative alla cessazione degli effetti dell'atto enunciato. Con il ricorso per cassazione sono stati dunque dedotti la violazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, la nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'erronea qualificazione dell'atto come enunciazione tassabile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che, per un verso, non risultasse adeguatamente accertata la sussistenza di una compiuta enunciazione del finanziamento, poiché gli elementi indicati dalla sentenza impugnata non consentivano di individuare con precisione autori, quote e residuo del finanziamento; per altro verso, ha affermato che, essendo il finanziamento verbale e non soggetto a registrazione in termine fisso, non era imponibile la parte del medesimo i cui effetti erano cessati per effetto dell'assegnazione dell'immobile alla socia-finanziatrice. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986
l'imposta di registro si applica alle disposizioni enunciate in un atto solo se ricorrono l'identità delle parti e una compiuta enunciazione; per i contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso l'imposta non è dovuta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
art. 69 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dal comma 1 dell'art. 22
richiamato quale norma sanzionatoria in caso di enunciazione di atto soggetto a registrazione in termine fisso.
richiamato per escludere che il contratto verbale di finanziamento rientrasse nel suo perimetro applicativo.
richiamato per qualificare il finanziamento come mutuo, contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia o difformità tra chiesto e pronunciato.
richiamato per i requisiti di contenuto e motivazione della sentenza.
richiamato nel motivo di nullità della sentenza.
Cass. SS.UU. 24 maggio 2023, n. 14432
richiamata per affermare che la compiuta enunciazione richiede che l'atto enunciato sia apprezzabile ab intrinseco, senza ulteriori accertamenti di fatto o complessi accertamenti giuridici.
Cass. 8 febbraio 2023, n. 3841
richiamata per il principio secondo cui la cessazione degli effetti del finanziamento può derivare dal mutamento di causa dell'operazione societaria e dalla compensazione o imputazione a capitale.
Cass. Sez. I, 24 aprile 1998, n. 4236
richiamata in relazione all'estinzione del finanziamento nel momento della compensazione dei crediti dei soci.
Cass. Sez. I, 19 marzo 2009, n. 6711
richiamata in continuità con il principio di estinzione del finanziamento per compensazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro per enunciazione, non basta un generico riferimento a un pregresso rapporto: l'atto enunciato deve emergere in modo chiaro e autosufficiente dal testo dell'atto enunciante, senza necessità di indagini extratestuali o valutazioni giuridiche complesse.
- L'imponibilità dell'enunciazione presuppone, oltre alla compiuta enunciazione e all'identità soggettiva tra atto enunciante e atto enunciato, anche la permanenza degli effetti dell'atto enunciato; se si tratta di contratto verbale di finanziamento non soggetto a registrazione in termine fisso, l'imposta non è dovuta quando gli effetti sono cessati o cessano per effetto dell'atto enunciante.
- La cessazione degli effetti di un finanziamento soci può derivare dall'assegnazione di beni sociali al socio creditore o da operazioni equivalenti di imputazione/compensazione, con estinzione del credito almeno fino alla concorrenza del valore attribuito all'operazione.
- Se la decisione di merito non consente di individuare con precisione i soggetti che hanno erogato il finanziamento, le relative quote e il residuo ancora esistente, manca un accertamento sufficiente per ritenere integrata una enunciazione fiscalmente autonoma e tassabile.
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