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Sentenza

Sentenza n. 13481/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza Pubblico impiego, per l’esecuzione: della Sentenza n. 3212/2025 del 12.03.2025, del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, NRG 8076/2024, notificata in data 19.03.2025, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202603067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, condannando il Ministero all'attribuzione del beneficio per complessivi euro 2.000,00, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese di lite. Sebbene il titolo fosse stato notificato all'Amministrazione, era decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che il Ministero avesse adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato e, occorrendo, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e non era stato eseguito dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza del TAR, mediante l'attribuzione alla ricorrente della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2021/2022, per l'importo complessivo di euro 2.000,00 oltre agli accessori riconosciuti nel titolo, e mediante il pagamento delle spese liquidate dal giudice del lavoro. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione. Il commissario dovrà operare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Non è stata applicata, allo stato, la penalità di mora, la cui eventuale richiesta è stata rimessa a un successivo momento in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere la sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, il cui beneficio è stato riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto, il termine è decorso senza adempimento e ha consentito la proposizione dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • La mancata esecuzione di un titolo giudiziale notificato all'Amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, integra inottemperanza e giustifica l'ordine giudiziale di adempiere.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta della parte vittoriosa qualora l'Amministrazione resti ulteriormente inerte.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere disposta quando ne ricorrano i presupposti e, in caso di persistente inottemperanza, può essere richiesta anche successivamente secondo quanto stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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