Ordinanza n. 188/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - della Deliberazione 16 ottobre 2025, n. 152 dell'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori IRCCS - Fondazione “G. Pascale”, pubblicata sul BURC in data 3 novembre 2025, n. 78, trasmessa all'Ordine degli Avvocati di Roma con PEC in data 6 novembre 2025 (protocollo di entrata n. 42207/2025), di indizione dell'Avviso Pubblico (anch'esso impugnato) per la costituzione di un nuovo elenco di avvocati esterni per l'eventuale affidamento di incarichi professionali, ivi compresi i relativi allegati; - della presupposta Deliberazione 27 luglio 2021, n. 770 dell'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori IRCCS - Fondazione “G. Pascale” e della successiva Deliberazione 5 agosto 2021, n. 872, di adozione del nuovo Regolamento per la costituzione di un Elenco Avvocati (anch'esso impugnato); nonché di ogni altro atto e provvedimento agli stessi presupposto, connesso o consequenziale, allo stato non conosciuto e non conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione di indizione dell'avviso pubblico per la costituzione di un nuovo elenco di avvocati esterni e le deliberazioni presupposte di adozione del regolamento per la costituzione dell'elenco
Esito
Favorevole al ricorrente (ordine professionale)
La controversia
L'Ordine degli Avvocati di Roma ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la deliberazione dell'ottobre 2025 con cui l'I.R.C.C.S. Fondazione "G. Pascale" ha indetto un avviso pubblico per la costituzione di un nuovo elenco di avvocati esterni cui affidare eventualmente incarichi professionali, inclusi i relativi allegati. Sono state inoltre impugnate le deliberazioni del luglio e dell'agosto 2021, concernenti l'adozione del nuovo regolamento per la costituzione dell'elenco degli avvocati, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Il testo dell'ordinanza dà conto dell'esistenza di articolate questioni sollevate nel ricorso, ma non ne espone il contenuto specifico, né indica i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza. Non ha definito nel merito le articolate questioni prospettate, reputando necessaria una valutazione approfondita non compatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare. Ha quindi ritenuto adeguata la tutela interinale mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La domanda cautelare è stata accolta ai limitati effetti della fissazione del merito, senza una sospensione sostanziale dell'efficacia degli atti impugnati. L'udienza pubblica è stata fissata al 23 settembre 2026. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Quando le questioni cautelari richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, la tutela interinale può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte sono articolate e richiedono un’approfondita valutazione non compatibile con la cognizione sommaria, il giudice può evitare di anticipare una valutazione di merito e assicurare la tutela interinale mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- L’accoglimento della domanda cautelare ai limitati effetti dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, la sospensione sostanziale dell’efficacia degli atti impugnati, ma determina la prioritaria trattazione della controversia nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →