Cassazione Penale, Sentenza n. 41791/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava, principalmente, la determinazione della pena operata dalla Corte di appello di Venezia a seguito del rinvio dalla Cassazione. Si eccepiva inosservanza o errata applicazione di norme processuali e sostanziali (tra cui riferimenti agli artt. del codice di procedura penale e del codice penale citati), violazione del divieto di reformatio in peius e carenza o manifesta illogicità della motivazione: la Corte d'appello avrebbe aumentato la pena base per il reato più grave rispetto alla determinazione del primo giudice senza motivazione sui criteri di cui all'art. 133 c.p., si sarebbe basata su un generico giudizio negativo della personalità dell'imputato e su un errore di fatto sul casellario giudiziale (sostenendo l'esistenza di condanne posteriori ai fatti), non avrebbe correttamente valutato attenuanti e vizio parziale di mente, e avrebbe trattato in modo errato la recidiva e la qualificazione della contravvenzione di cui all'art. 4 l. n. 110/75. Inoltre si eccepiva nullità per omessa traduzione in lingua nota dell'imputato del decreto di citazione in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, perché la pronuncia di merito impugnata non aveva fornito adeguata motivazione (in particolare omettendo i criteri di cui all'art. 133 c.p.) e aveva fatto riferimenti errati al casellario giudiziale. La Corte ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'esclusione della recidiva. Quanto all'eccezione sulla mancata traduzione del decreto di citazione in appello, la Corte l'ha dichiarata manifestamente infondata per tardività (l'eccezione doveva essere proposta prima della conclusione del giudizio di appello); ha precisato che l'omessa traduzione della sentenza incide solo sui termini di impugnazione e non integra nullità. Provvedimento finale: annullamento limitato e rinvio per rideterminazione della pena.
Norme richiamate
art. 89 cod. pen.
Norma richiamata nel procedimento di merito per il riconoscimento di un'attenuante (vizio parziale di mente).
art. 545-bis cod. pen.
Istituto usato in sede di sostituzione della pena con misure alternative (richiamato nella decisione di primo grado).
artt. 53 e seguenti L. n. 689/1981
Norme relative all'irrogazione e alla esecuzione delle sanzioni amministrative e loro conversione usate in combinazione con la sostituzione della pena.
art. 648 cod. pen.
Norma sul delitto di ricettazione, cui si riferiva il capo poi assorbito o escluso nei diversi gradi di giudizio.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte di Cassazione ha richiamato l'obbligo di motivare la scelta della pena di base secondo i criteri di questo articolo.
art. 337 cod. pen.
Richiamato nel testo quale riferimento al reato ritenuto piu grave al momento della determinazione della pena; la Corte ha censurato la mancanza di motivazione per l'uso di una misura superiore al doppio del minimo edittale.
art. 143 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di traduzione degli atti per l'imputato allogloto; la Cassazione ha ricordato che l'omessa traduzione del decreto di citazione integra nullità generalizzata intermedia, ma l'eccezione deve essere proposta tempestivamente.
art. 4 L. n. 110/1975
Norma sulla materia delle armi, qui richiamata in relazione alla qualificazione e alla gravità della contravvenzione contestata (si contestava l'applicabilità della sola ammenda).
art. 62-bis cod. pen.
Norma collegata alla recidiva e ad aumenti di pena; menzionata tra le norme di riferimento nella doglianza sulla ricaduta della recidiva.
art. 81 cod. pen.
Principio sulla determinazione della pena (concorso di norme o concorso di reati) richiamato tra le norme dedotte in ricorso.
art. 99 cod. pen.
Norma collegata alla personalità del reo e alle circostanze personali, richiamata nel contesto delle critiche alla motivazione della Corte d'appello.
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso tra le norme processuali dedotte (il testo lo menziona come parte delle doglianze sulla determinazione della pena).
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso relativamente a presunte violazioni procedurali nella fase di appello e nella motivazione della sentenza di merito.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla la determinazione della pena e rinvia, il giudice del rinvio deve rideterminare la pena applicando e motivando espressamente i criteri di cui all'art. 133 c.p.; ogni aumento rispetto alla misura ritenuta dal primo giudice richiede motivazione non generica.
- Non è ammesso il ricorso a elementi errati o non verificati (es. inesistenti condanne sul casellario) per giustificare un inasprimento della pena: la valutazione della recidiva e della personalità del reo deve essere fondata sugli atti e documenti ufficiali.
- Il divieto di reformatio in peius e i limiti del giudizio di rinvio vanno rispettati; il giudice dell'appello chiamato a rideterminare la pena deve tener conto delle valutazioni già effettuate dal giudice di merito e motivare le ragioni per discostarsene.
- Le eccezioni relative all'omessa traduzione degli atti processuali devono essere sollevate tempestivamente (prima della conclusione del giudizio di appello): se tardive, sono inammissibili; l'omessa traduzione della sentenza incide invece sui termini di impugnazione e non sempre produce nullità.
- La mancanza o la contraddittorietà della motivazione sulla misura della pena può comportare l'annullamento parziale della sentenza soltanto con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
- In sede di ricalcolo della pena per reati in continuazione o concorso, il giudice deve esplicitare il calcolo degli aumenti e la base edittale assunta, indicando chiaramente la causa e la misura degli aumenti applicati.
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