Cassazione Civile, Ordinanza n. 09079/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette relativo all'anno 2007, con cui l'Ufficio ha rideterminato il reddito imponibile del contribuente imputandogli, pro quota, redditi da partecipazione riferiti alle società CBF s.c.a.r.l. e VE.CO. s.c.a.r.l. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello, ritenendo applicabile il raddoppio del termine di accertamento ex art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, valorizzando un compendio indiziario che descriveva il contribuente come amministratore di fatto delle due cooperative, prive di effettivi fini mutualistici e gestite come società di fatto. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione sulla tardività della notifica dell'avviso; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il termine originario era già scaduto e che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio, anche perché egli non era tenuto a presentare dichiarazione per il 2007 avendo percepito solo redditi da lavoro dipendente; 3) omessa e insufficiente motivazione sul presupposto impositivo, cioè sulla possibilità di imputargli una quota del maggior reddito accertato alle cooperative; 4) violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 5 TUIR per mancata dimostrazione dell'effettiva percezione del reddito e del suo ruolo nella gestione delle società. La Corte, tuttavia, ha esaminato preliminarmente d'ufficio il contraddittorio, rilevando che la lite riguardava la configurabilità di una società di fatto tra più soggetti e che il giudizio di merito si era svolto senza la partecipazione di tutti i soci, litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. Ha quindi cassato sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992, riesamini l'originario ricorso e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito perché assorbiti dalla questione preliminare del litisconsorzio necessario.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale norma sul termine di accertamento e sul suo raddoppio; la CTR lo aveva ritenuto applicabile, ma la Corte di cassazione non ne ha scrutinato il merito perché ha ravvisato una nullità processuale assorbente.
art. 5 TUIR
evocato dal ricorrente come base per contestare l'imputazione pro quota del reddito da partecipazione; la Corte non si è pronunciata sul punto per assorbimento.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma posta a fondamento del litisconsorzio necessario nel processo tributario; la Corte afferma che, quando la controversia riguarda la configurabilità di una società di fatto, il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soci, altrimenti è nullo.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
richiamato nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
richiamato nei motivi di ricorso per censurare omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la controversia investe la configurabilità o meno di una società di fatto, sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti, perché la decisione ha effetti inscindibili su una pluralità di posizioni sostanziali.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio.
- Se è ravvisata una nullità processuale derivante da omessa integrazione del contraddittorio, la Corte di cassazione cassa le sentenze di merito e rinvia al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio con integrazione del contraddittorio.
- Quando una questione preliminare assorbente attiene alla validità del contraddittorio, i motivi di ricorso sul merito dell'accertamento restano assorbiti e non vengono esaminati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09049/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09050/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09051/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09053/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09054/2024 del 05/04/2024
- ordinanza_civile · 5 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09056/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →