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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36555/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (art. 648-bis c.p. - riciclaggio) per carenza di prova sulla provenienza del veicolo e assenza di prova del concorso nel delitto presupposto; mancato riconoscimento della diminuente specifica di cui al comma 4 dell'art. 648-bis; violazione della presunzione di non colpevolezza e onere della prova; errata applicazione della recidiva (art. 99, comma 6 c.p.) con aumento della pena ritenuto superiore a quanto consentito; omissione di adeguata motivazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile, ritenendo non consentito in questa sede un nuovo esame del merito probatorio e rilevando la doppia decisione conforme dei giudici di merito. Tuttavia ha accolto il terzo motivo relativo alla illegittimità dell'aumento di pena per recidiva: l'incremento applicato era superiore al limite posto dall'art. 99, comma 6 c.p. e pertanto penalmente illegale. La Corte ha ritenuto necessario rideterminare la pena entro i limiti consentiti (ai sensi dell'art. 620 c.p.p.), procedendo a una riduzione complessiva della pena rispetto a quella risultante dall'applicazione illegittima della recidiva, con conseguente determinazione di una pena finale ridotta (rideterminazione operata nel favor del ricorrente, tenendo conto della diminuzione per il rito abbreviato).

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistenti, in fatto e in diritto, gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio sulla base della motivazione dei giudici di merito, valutando la prova logica della provenienza delittuosa del veicolo e delle attività di clonazione finalizzate a occultarne l'origine illecita; ha però respinto le censure del ricorrente che tentavano una rivalutazione delle prove in cassazione.

  • art. 59 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere probatorio e al principio del favor rei; la Corte non ha ritenuto che dalla sentenza di merito emergesse una violazione della presunzione di non colpevolezza né uno spostamento illegittimo dell'onere della prova.

  • art. 99, comma sesto, cod. pen.

    Interpretato dalla Corte quale limite assoluto all'aumento di pena per la recidiva: l'incremento non può eccedere il cumulo delle pene risultanti dalle precedenti condanne; nel caso concreto l'aumento operato era superiore al limite e quindi illegale, con conseguente rideterminazione della pena.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta legittima dalla Corte di merito alla luce della mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato; la Cassazione ha confermato che dopo la modifica normativa non è sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione e alla valutazione delle circostanze mitigatrici; la Corte ha osservato che la questione non era stata adeguatamente devoluta in appello e che la motivazione di merito era analitica.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti della motivazione che il ricorrente doveva rispettare nel riportare i motivi in cassazione; la Corte ha applicato i limiti alla nuova valutazione del merito.

  • art. 620, comma primo, lett. l) cod. proc. pen.

    La Corte ha utilizzato questa norma per rideterminare la pena in favore del ricorrente entro i limiti legali, dopo aver dichiarato illegale l'aumento per recidiva.

Massime di principio

  • La Cassazione non svolge un nuovo esame libero delle prove: se i giudici di merito (Giudice di primo grado e Corte d'appello) hanno dato motivazioni conclusive e conformi, la revisione in cassazione è limitata e le questioni nuove non devolute in appello sono inammissibili.
  • Le doglianze generiche o non confrontate con la motivazione di merito sono inammissibili: il ricorrente deve affrontare specificamente le argomentazioni dei giudici di merito per ottenere spazio nelle Sezioni Unite o nella Cassazione.
  • L'aumento di pena per recidiva è soggetto a un limite assoluto: non può eccedere il cumulo delle pene risultanti dalle pregresse condanne (art. 99, comma 6 c.p.); se l'aumento è superiore, la pena è illegale e va rideterminata.
  • Quando la recidiva è stata applicata in modo illegittimo la Corte può rideterminare la pena (art. 620 c.p.p.) entro i limiti di legge, tenendo conto delle riduzioni (es. rito abbreviato).
  • Il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se mancano elementi positivi a favore dell'imputato: non basta l'assenza di precedenti per ottenere automaticamente la diminuente (modifica introdotta dal d.l. n. 92/2008).
  • Questioni processuali omesse in appello (interruzione della catena devolutiva) non possono essere esaminate in Cassazione; è cruciale sollevare tutte le censure rilevanti già in appello.

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