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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05237/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società socia di maggioranza di una società poi fallita, tornata in bonis, posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese, ha agito nel 2013 contro la banca con cui la partecipata aveva intrattenuto rapporti di conto, deducendo che, dopo la cancellazione, era emersa l’applicazione di interessi anatocistici su quei rapporti; ha chiesto la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate. I giudici di merito hanno escluso la legittimazione attiva della socia sul presupposto che il credito non risultasse dal bilancio finale di liquidazione e che tale omissione fosse espressione di rinuncia alla pretesa. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) nullità della sentenza d’appello per avere negato la legittimazione attiva mediante una ricostruzione arbitraria della volontà dei soci della società estinta; (2) nullità della sentenza per mancato esame dei motivi di gravame e per motivazione per relationem alla decisione di primo grado; (3) violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. in punto spese di lite, ritenute eccessive e liquidate in violazione della tariffa ministeriale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato, in via di correzione della motivazione d’appello, che per le società cancellate prima del 1° gennaio 2004 l’estinzione opera da tale data, non dalla cancellazione in sé. Ha poi ribadito il principio secondo cui, quando alla cancellazione della società non corrisponda l’estinzione di tutti i rapporti, i diritti non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci, ma restano esclusi le mere pretese, ancorché azionabili, e i crediti incerti o illiquidi che avrebbero richiesto ulteriori attività del liquidatore; l’omessa iscrizione di tali pretese nel bilancio finale può quindi essere letta come rinuncia della società in funzione della più rapida chiusura della liquidazione. Nel caso concreto, la censura della ricorrente mirava a contestare la ricostruzione fattuale della volontà del liquidatore/soci, cioè un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dall’accertata rinuncia alla pretesa e quindi inammissibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e genericità, non essendo riportato compiutamente il motivo d’appello né la diversa quantificazione delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione dal registro delle imprese, per le società interessate dalla riforma, ha efficacia estintiva; per quelle cancellate prima del 1° gennaio 2004 l’estinzione opera da tale data.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo formulato come vizio motivazionale è stato ritenuto, nella sostanza, una critica di fatto alla valutazione di merito e quindi inammissibile in cassazione.

  • d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4

    La disciplina sulla cancellazione con efficacia estintiva non è stata ritenuta applicabile retroattivamente in assenza di espressa previsione.

  • Cass. Sez. U n. 4060/2010

    Per le società cancellate anteriormente al 1° gennaio 2004, l’estinzione si produce da tale data.

  • Cass. Sez. U n. 6070/2013

    Alla cancellazione della società segue, per i rapporti non definiti, un fenomeno successorio: ai soci si trasferiscono i diritti non compresi nel bilancio, con esclusione delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi non coltivati dal liquidatore.

  • Cass. Sez. U n. 6071/2013

    Conferma il principio per cui l’omessa inclusione nel bilancio finale di mere pretese o crediti non liquidi/incaerti consente di presumere la rinuncia della società.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • d.m. 8 aprile 2004

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • Nella liquidazione e successiva cancellazione di una società, i diritti e beni non compresi nel bilancio finale si trasferiscono ai soci solo se si tratta di situazioni giuridiche effettive e definite; restano invece esclusi le mere pretese e i crediti ancora incerti o illiquidi, rispetto ai quali la mancata coltivazione da parte del liquidatore può legittimare la presunzione di rinuncia.
  • La mancata iscrizione nel bilancio finale di liquidazione di una pretesa creditoria non ancora definita può essere valorizzata come indice di rinuncia della società alla pretesa, specie se l’attivazione avrebbe richiesto un’ulteriore attività giudiziale o extragiudiziale.
  • In cassazione non è sindacabile la mera contestazione dell’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la volontà abdicativa desumibile dal comportamento del liquidatore o dei soci.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a censurare in modo generico la liquidazione delle spese, senza riportare il contenuto decisivo della doglianza svolta in appello e senza indicare una concreta quantificazione alternativa, è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Quando una questione è assorbita da una ragione preliminare e decisiva di rigetto o inammissibilità, il giudice di merito non è tenuto a esaminare gli ulteriori motivi di gravame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimentoConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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